Incarico dirigenziale esterno: durata minima triennale non applicabile (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4813/2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata minima triennale dell’incarico dirigenziale, prevista dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non si applica agli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 della medesima disposizione a soggetti esterni all’amministrazione o a dipendenti non appartenenti ai ruoli dirigenziali. Per tali incarichi, la durata è fissata in un termine massimo, non eccedente i tre e i cinque anni, senza che operi un vincolo minimo legale, trattandosi di rapporti a tempo determinato funzionali al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali.
Il Fatto
Un dirigente contabile, assunto dal Comune di Palermo con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, ha ricoperto l’incarico di responsabile del servizio economato per una durata complessiva di 23 mesi, a seguito di un contratto iniziale di un anno e due successive proroghe. Alla scadenza, il Comune non ha rinnovato l’incarico, nominando un altro soggetto. Il dirigente ha agito in giudizio chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’interruzione anticipata dell’incarico e il risarcimento del danno, sostenendo che l’incarico avrebbe dovuto avere durata minima triennale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato la domanda, ritenendo che il termine triennale minimo non si applicasse agli incarichi conferiti a soggetti esterni. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sottoponendo a revisione il precedente orientamento che riteneva applicabile la durata minima triennale anche agli incarichi conferiti a soggetti esterni. La Corte ha innanzitutto richiamato l’argomento letterale, rilevando che l’art. 19, comma 6, non prevede un termine minimo, diversamente dal comma 2, che disciplina gli incarichi dei dirigenti di ruolo.
La Corte ha poi valorizzato ragioni di carattere logico-sistematico. Il comma 2 dell’art. 19 riguarda i dirigenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso, per i quali la durata minima triennale è funzionale a consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il comma 6, invece, si riferisce a soggetti esterni o non appartenenti al ruolo dirigenziale, incaricati per esigenze temporanee e specifiche, per i quali non sussistono analoghe esigenze di continuità. La Corte ha rilevato che la fissazione di una durata legale minima per questi incarichi sarebbe incompatibile con la loro natura eccezionale e temporanea.
La Corte ha inoltre richiamato il recente orientamento secondo cui i rapporti dirigenziali pubblici a termine, come quelli ex art. 19, comma 6, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine, il che impone di evitare abusi nella reiterazione. In tale contesto, la fissazione di una durata minima legale sarebbe in contrasto con lo spirito della disciplina eurounitaria, che considera questi rapporti come eccezionali e temporanei. Infine, la Corte ha esteso tali principi agli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL, precisando che la loro funzione è di soddisfare esigenze temporanee e straordinarie, incompatibili con un vincolo minimo di durata.
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