Agevolazione prima casa: trasferimento di residenza entro l’anno dall’alienazione (Cass. civ. Sez. Trib. n. 5016/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, nota II-bis, comma 4, della Tariffa – Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel disporre che il contribuente che aliena l’immobile entro cinque anni conserva i benefici se entro un anno procede all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, deve essere interpretato nel senso che entro l’anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto, ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale e il trasferimento della residenza in quell’immobile. Il dies a quo del termine triennale di decadenza del potere di revoca dell’Ufficio va individuato nel giorno di scadenza dell’anno dall’alienazione del precedente immobile.
Il Fatto
Il contribuente ha acquistato un immobile con l’aliquota IVA agevolata del 4% per la prima casa e lo ha rivenduto prima del decorso del quinquennio. Ha acquistato un altro immobile entro un anno dall’alienazione, ma ha trasferito la propria residenza in tale nuovo immobile solo dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, avvenuta circa tre anni e undici mesi dopo l’alienazione. L’Agenzia delle Entrate ha revocato l’agevolazione, recuperando la maggiore IVA, gli interessi e le sanzioni. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado hanno rigettato il ricorso del contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla novità dell’eccezione sollevata dall’Agenzia in appello, rilevando che l’argomentazione difensiva circa il termine triennale per il trasferimento della residenza non costituiva una nuova eccezione in senso tecnico ma una mera difesa. Ha dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla tardiva produzione documentale, precisando che la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 32, e che nella specie tale termine era stato rispettato.
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, relativo alla violazione della disciplina agevolativa, e ha parzialmente corretto la motivazione della sentenza impugnata. Ha affermato che la condizione per conservare l’agevolazione in caso di alienazione infraquinquennale è che il contribuente, entro un anno dall’alienazione, non solo acquisti un altro immobile, ma lo adibisca effettivamente a propria abitazione principale, trasferendovi la residenza. Il termine triennale per l’accertamento, richiamato dalla CGT di secondo grado, non è applicabile a questa fattispecie, perché la decadenza dall’agevolazione si verifica allo spirare del termine annuale, qualora il contribuente non abbia adempiuto a tutte le condizioni richieste. La Corte ha precisato che il dies a quo del termine triennale di decadenza del potere di revoca dell’Ufficio va individuato nel giorno di scadenza dell’anno dall’alienazione del precedente immobile, perché solo a quel momento il contribuente perde definitivamente il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto.
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Nota della Redazione
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