Decadenza NASpI nel lavoro intermittente: durata effettiva, non contrattuale (Cass. civ. n. 6141/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, ai fini della decadenza dalla prestazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi, rileva la durata effettiva del rapporto, da valutarsi ex post sulla base delle concrete modalità attuative, non quella formale risultante dal contratto. Tale principio si applica anche al lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, caratterizzato dalla discontinuità della prestazione.
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di NASpI, instaurava nel 2018 plurimi rapporti di lavoro intermittente a tempo determinato, sempre senza previsione dell’indennità di disponibilità. La durata complessiva dei contratti, stipulati senza soluzione di continuità, superava i sei mesi, ma le giornate effettivamente lavorate risultavano inferiori a tale soglia. L’INPS eccepiva la decadenza dalla prestazione ex art. 9, co. 1, d.lgs. n. 22/2015. La Corte d’Appello di Trento, sulla base della sola durata effettiva del lavoro prestato, rigettava l’eccezione. L’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, ritenendo infondato il motivo. La Suprema Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 19638/2025), secondo cui, ai fini della decadenza dalla NASpI, la durata del nuovo rapporto di lavoro rilevante è quella effettiva, non quella formalmente pattuita. Il giudizio va condotto ex post, tenendo conto delle concrete modalità attuative del rapporto.
La Corte ha valorizzato il dato letterale dell’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 22/2015, che nel prevedere l’eccezione alla regola della decadenza fa salvo non il “contratto” di durata non superiore a sei mesi, ma “il caso in cui la durata del rapporto” non superi tale limite. La scelta lessicale impone di conteggiare ai fini del computo della soglia massima i soli periodi di effettivo lavoro, restando irrilevante la mera durata formale del contratto.
Questo principio, già affermato per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, vale a maggior ragione per il lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. La sentenza impugnata, che aveva valorizzato le effettive giornate lavorate, è stata quindi ritenuta conforme al diritto.
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