Spese processuali: il parziale accoglimento non integra soccombenza reciproca (Cass. civ. n. 7173/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibilmente, di un’unica domanda non determina soccombenza reciproca. Quest’ultima ricorre soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti oppure quando una domanda unica sia articolata in più capi e venga accolta solo in parte. Il mero ridimensionamento quantitativo della pretesa non consente quindi di fondare la compensazione delle spese sulla reciproca soccombenza, ferma restando la possibilità di compensazione quando ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un sinistro stradale. Il proprietario di un autocarro aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo, sostenendo la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura coinvolta.
Il giudice d’appello aveva ricostruito il sinistro attribuendo il 90% della responsabilità al conducente dell’autovettura e il restante 10% al proprietario dell’autocarro. Aveva liquidato in favore di quest’ultimo € 2.693,97, oltre interessi, ma aveva compensato integralmente le spese del grado sul presupposto della “soccombenza reciproca”, derivante dal limitato accoglimento quantitativo della domanda. Il danneggiato ricorreva per cassazione contestando sia la graduazione della responsabilità sia la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibili le censure relative alla dinamica del sinistro e alla graduazione delle responsabilità. La ricostruzione dell’incidente, l’accertamento delle condotte dei conducenti, il nesso causale e la percentuale di colpa costituiscono infatti valutazioni di fatto riservate al giudice di merito quando la motivazione sia logicamente coerente e comprensibile.
La Corte accoglie invece il motivo relativo alle spese. Il Tribunale aveva fondato la compensazione esclusivamente sull’esistenza di una reciproca soccombenza, desunta dal fatto che la domanda risarcitoria era stata accolta solo in parte rispetto all’importo originariamente richiesto.
Tale impostazione non è conforme ai principi in materia. La riduzione quantitativa dell’importo riconosciuto non trasforma la parte vittoriosa in parte parzialmente soccombente quando la domanda è unica e viene accolta nel suo fondamento. La reciproca soccombenza presuppone invece che entrambe le parti risultino rispettivamente vittoriose e soccombenti su distinte domande contrapposte oppure su autonomi capi della medesima domanda.
Il limitato accoglimento quantitativo può eventualmente concorrere a giustificare una compensazione totale o parziale delle spese, ma soltanto se sussistano anche gli altri presupposti richiesti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. Non può, invece, essere qualificato di per sé come reciproca soccombenza.
Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva indicato come unica ragione della compensazione proprio una soccombenza reciproca non configurabile. La statuizione sulle spese risultava quindi viziata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione decide nel merito e pone a carico delle controparti le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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