Infortunio sul lavoro: omessa valutazione del rischio comprende la formazione carente (Cass. pen. n. 10956/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infortuni sul lavoro, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna che qualifichi come omissione la redazione di un documento di valutazione dei rischi incompleto, trattandosi della medesima condotta considerata da diversa prospettiva. La mancata formazione del lavoratore può costituire diretta conseguenza dell’omessa valutazione dello specifico rischio, senza integrare un fatto nuovo, quando l’imputato abbia avuto concreta possibilità di interloquire e difendersi sul punto. La violazione della correlazione sussiste soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza presenti una trasformazione radicale degli elementi essenziali rispetto alla contestazione, tale da determinare un effettivo pregiudizio difensivo.
Il Fatto
Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni personali gravi subite da un dipendente durante l’utilizzo di una sega circolare a banco. L’addebito riguardava, in particolare, la redazione di un documento di valutazione dei rischi che non contemplava il pericolo connesso all’impiego dello specifico macchinario. Nell’incidente il lavoratore riportava l’amputazione parziale di un dito.
I giudici di merito valorizzavano anche la mancata specifica formazione del dipendente sull’utilizzo della sega. Il ricorrente deduceva violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo che la carenza formativa non fosse stata espressamente contestata. Contestava inoltre il nesso causale, attribuendo l’infortunio alle caratteristiche fisiche del lavoratore e alle modalità di utilizzo del guanto indossato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto qualsiasi mutamento sostanziale del fatto contestato. Affermare che il datore di lavoro abbia redatto un documento di valutazione dei rischi incompleto perché privo della valutazione relativa alla sega circolare equivale, sul piano sostanziale, ad affermare che abbia omesso di valutare quello specifico rischio. La condotta resta quindi identica nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, mutando soltanto la prospettiva descrittiva.
La Corte ritiene coerente con tale contestazione anche il profilo relativo alla formazione. Una volta individuato il rischio derivante dall’utilizzo della sega, sarebbe necessariamente sorto l’obbligo di formare il lavoratore sulle corrette modalità operative. La carenza formativa costituiva dunque uno sviluppo immediatamente collegato all’omessa valutazione del rischio e non un fatto storico radicalmente nuovo. Il ricorrente, inoltre, aveva concretamente potuto difendersi sul punto nel corso del processo, anche mediante l’esame dei testimoni e del consulente tecnico.
Il principio di correlazione non va verificato attraverso un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza. Occorre stabilire se l’imputato sia stato realmente posto nelle condizioni di conoscere l’addebito e predisporre la propria difesa. Il mutamento rilevante sussiste solo quando la decisione introduca elementi essenziali eterogenei e imprevedibili rispetto al fatto originariamente contestato, cogliendo l’imputato di sorpresa e comprimendone concretamente il contraddittorio.
Quanto al nesso causale, i giudici di merito avevano accertato che l’infortunio era derivato dal mancato rispetto della corretta procedura d’uso della sega, che imponeva di mantenere le mani a distanza dalla lama mediante lo spingipezzi. Tale comportamento del lavoratore era stato ritenuto prevedibile e prevenibile attraverso una formazione specifica, a sua volta omessa perché il rischio non era stato inserito nel documento di valutazione. La tesi difensiva relativa al guanto e alla pregressa menomazione fisica non incrinava tale ricostruzione causale. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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