Inammissibilità del ricorso per notifica a soggetto diverso dalla parte processuale (Cass. civ. n. 13374/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione diretto e notificato nei confronti di un soggetto che, non risultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privo di legittimazione a resistere nel giudizio di legittimità.
La costituzione, nel giudizio di cassazione, della parte legittimata a resistere in quanto parte del giudizio di merito, ma non destinataria della notifica del ricorso, non può esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questione di nullità o inesistenza della notificazione eseguita nei confronti del soggetto terzo, bensì una decadenza dal potere di impugnare, conseguente alla mancata notificazione del ricorso, nei termini di legge, alla parte legittimata a resistere.
La qualità di parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio.
L’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio deve essere notificato non trova applicazione quando il ricorso in cassazione sia stato notificato a un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito, non sussistendo obiettive difficoltà di individuazione del soggetto pubblico passivamente legittimato.
Il diritto di accesso ai tribunali garantito dall’art. 6 CEDU non è assoluto e può essere sottoposto a limiti, tra i quali rientra il termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione, il cui mancato rispetto comporta il passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 8 del 2020, respinse l’appello proposto da una società in liquidazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per riprese a titolo di IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti per l’anno d’imposta 2012.
Avverso la sentenza della CTR, la società propose ricorso per cassazione con due motivi, notificandolo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’Agenzia delle Entrate, che era stata la controparte della ricorrente nei precedenti gradi di giudizio, si costituì con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a un soggetto diverso (l’agente della riscossione), estraneo al giudizio di merito. La ricorrente oppose la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositando memoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, in via pregiudiziale, dichiara il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate. La Corte rileva che il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, un ente pubblico economico autonomo e distinto rispetto all’Agenzia delle Entrate, che era rimasta estranea ai primi due gradi di giudizio. La sentenza impugnata, invece, era stata pronunciata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che era la parte processuale legittimata a resistere. La notifica al soggetto sbagliato, effettuata nel luogo in cui ha sede l’agente della riscossione e non l’Agenzia delle Entrate, ha determinato la mancata instaurazione del contraddittorio con la parte legittimata entro il termine di decadenza, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Corte distingue il caso di specie da quello esaminato da Cass., Sez. Un., n. 14916 del 2016, che concerneva l’ipotesi di notifica alla parte correttamente intimata presso un difensore non costituito in appello. Nel caso in esame, non si tratta di un vizio processuale sanabile, ma di una decadenza dal potere di impugnare, in quanto la mancata notificazione alla parte legittimata a resistere nel termine di legge preclude ogni sanatoria, anche per effetto della successiva costituzione di quest’ultima nel giudizio di cassazione. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, richiamato dalla ricorrente, rilevando che nel caso di specie non sussistevano obiettive difficoltà nell’individuazione del soggetto pubblico passivamente legittimato, essendo la parte chiaramente indicata nella sentenza impugnata. La limitazione all’accesso al giudizio di cassazione è conforme all’art. 6 CEDU, in quanto il termine di decadenza è un limite legittimo al diritto di accesso ai tribunali.
La Corte, inoltre, applica le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, in ragione dell’abuso del processo determinato dalla proposizione di un ricorso inammissibile nonostante la chiara proposta di definizione accelerata.
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