Assegno divorzile: il rifiuto ingiustificato di lavoro può giustificarne la revoca (Cass. civ. n. 15650/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revisione dell’assegno divorzile, il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta di lavoro può integrare un giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell’art. 9 l. n. 898/1970, quando sia idoneo a incidere, anche in prospettiva, sulle condizioni economico-reddituali dell’avente diritto.
La sopravvenienza rilevante non deve necessariamente consistere nell’effettiva percezione di un nuovo reddito: può assumere rilievo anche una condotta volontariamente rinunciataria rispetto a una possibilità lavorativa concreta e remunerata, purché ne siano accertate l’effettività e l’incidenza economica.
Accertato il fatto nuovo, il giudice deve procedere a una rinnovata valutazione comparativa dei presupposti dell’assegno, tenendo conto anche della capacità lavorativa dell’ex coniuge, dell’età, delle condizioni di salute e degli eventuali impedimenti concreti all’acquisizione dell’autonomia economica.
Il Fatto
Dopo il divorzio, regolato mediante convenzione di negoziazione assistita, l’ex coniuge obbligato chiedeva la modifica delle condizioni economiche e la revoca dell’assegno divorzile. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che la beneficiaria, ancora giovane e in buone condizioni di salute, fosse rimasta ingiustificatamente inattiva rispetto alla possibilità di svolgere attività lavorativa.
La Corte d’appello confermava la revoca, valorizzando in particolare una deposizione testimoniale relativa al rifiuto di una concreta offerta di lavoro remunerata, la mancata produzione della documentazione reddituale richiesta, l’assenza di condizioni invalidanti e la ridotta incidenza dell’accudimento dei figli, ormai adolescenti. L’ex coniuge ricorreva per cassazione sostenendo che il rifiuto non avesse modificato la propria situazione reddituale e non potesse quindi integrare un fatto sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge tale impostazione. Il rifiuto di un’offerta lavorativa concreta costituisce esso stesso un fatto sopravvenuto dotato di autonoma consistenza e può assumere rilevanza anche quando non abbia prodotto un reddito effettivamente percepito. Nel caso esaminato l’offerta era stata individuata anche sotto il profilo economico e la sua potenziale incidenza mensile sul reddito dell’ex coniuge non risultava contestata in termini idonei.
La Corte attribuisce rilievo anche agli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito: capacità lavorativa piena, giovane età, assenza di patologie invalidanti, mancata necessità di dedicarsi a tempo pieno ai figli e omessa produzione della documentazione reddituale nonostante uno specifico invito giudiziale. Tali circostanze rafforzavano la valutazione secondo cui il rifiuto aveva inciso in termini prognostici sull’autonomia economica dell’avente diritto.
La Cassazione precisa quindi che il giudizio di revisione può essere attivato da una sopravvenienza comportamentale capace di modificare la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli ex coniugi. Le ulteriori censure, dirette essenzialmente a ottenere una diversa valutazione della prova testimoniale e delle circostanze fattuali, vengono dichiarate inammissibili. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato.
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