La sospensione dei termini ex art. 103 D.L. n. 18/2020 non opera per i termini già scaduti (Cass. Sez. Un. n. 24814 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività interpretativa del giudice di merito, anche quando non condivisibile, non integra eccesso di potere giurisdizionale né sconfinamento nel potere legislativo o nella discrezionalità amministrativa. L’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, ha disposto la sospensione dei termini procedimentali in corso alla data del 17 marzo 2020 e ancora pendenti al 23 febbraio 2020, senza determinare la riapertura di termini già scaduti alla predetta data. La riapertura di termini scaduti, implicando effetti giuridici già prodottisi, deve trovare esplicita previsione normativa. La censura di error in iudicando o di error in procedendo avverso tale interpretazione è inammissibile dinanzi alle Sezioni Unite.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla mancata ammissione di una società agricola, in qualità di capofila di una comunione di godimento, a un finanziamento europeo FEASR per carenza del requisito della regolarità contributiva. La domanda era stata respinta nonostante la sanatoria dell’irregolarità, intervenuta il 3 aprile 2020. Le società sostenevano che il termine di quindici giorni per la regolarizzazione, decorrente dal 18 febbraio 2020, fosse stato sospeso dalla normativa emergenziale COVID, con conseguente tempestività della sanatoria. Il TAR Emilia-Romagna aveva accolto il ricorso; il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, lo aveva invece respinto, ritenendo non applicabile la sospensione a un termine già scaduto. Le società hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa efficacia retroattiva dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, si risolve nella denuncia di un error in iudicando, mentre il terzo motivo, riguardante la mancata considerazione della revoca dell’atto impugnato, si traduce in una censura di error in procedendo. La natura interpretativa dell’attività svolta dal Consiglio di Stato preclude il sindacato di legittimità delle Sezioni Unite, essendo configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale solo quando l’interpretazione non sia effettivamente tale, ma si traduca in una attività creativa. Nel caso di specie, la soluzione adottata dal giudice amministrativo, che ha valorizzato la nozione di sospensione dei termini in corso escludendo la riapertura di quelli scaduti, è stata ritenuta una plausibile interpretazione di una normativa eccezionale.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite e della Sezione Lavoro, che hanno sempre qualificato la misura come sospensione dei termini. La rubrica dell’art. 103 esplicitamente individua l’oggetto nella “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi”, e il comma 1-bis fa riferimento al “periodo di sospensione”. Tale qualificazione è coerente con la disciplina degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, per i quali il legislatore ha previsto una specifica e limitata riapertura, non generalizzabile. La sanatoria intervenuta il 3 aprile 2020 è stata pertanto ritenuta irrilevante, essendo successiva alla scadenza del termine.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite e della somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in favore della controparte e della cassa delle ammende, stante la definizione conforme alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.
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