Affidamento terapeutico e pericolosità: valutazione del programma di recupero (Cass. pen. Sez. I n. 31919 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale per i soggetti tossicodipendenti, il giudice di merito valuta l’istanza ex art. 94 verificando se il programma di recupero sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il condannato commetta ulteriori reati. L’accertamento dell’attuale pericolosità sociale deve essere condotto in relazione al pregiudizio che la sua eventuale collaborazione possa comportare per l’attuazione del programma. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell’astratta adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni rispetto alla pericolosità ritenuta, senza possibilità di rivalutare l’apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva ammesso il condannato alla misura dell’affidamento terapeutico territoriale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, in relazione a una pena residua di quattro anni e due mesi per reati di sequestro di persona, estorsione, lesioni e rapina. Il programma era stato giudicato idoneo sulla base della regolare partecipazione ai colloqui con il SERD, della consapevolezza critica della condizione di dipendenza e di una concreta opportunità lavorativa. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso, deducendo il mancato accertamento dell’attuale pericolosità del condannato e l’apparente motivazione in ordine all’idoneità del programma terapeutico.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi. In primo luogo, ha chiarito che l’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, la presenza di un programma di recupero in corso, attestato da una struttura sanitaria, e la sua valutazione in termini di idoneità a prevenire il pericolo di recidiva. Tale verifica è rimessa al Tribunale di sorveglianza, che deve compiere una valutazione complessa circa il probabile conseguimento delle finalità risocializzative, tenendo conto della pericolosità del soggetto e dell’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento.
La Corte ha quindi respinto la censura relativa all’omesso accertamento della pericolosità, rilevando come il Tribunale avesse avuto ben presenti le condotte criminose, ritenendole però strettamente collegate alla condizione di tossicodipendenza. Il legame tra dipendenza e reati, negato apoditticamente dal ricorrente, era stato invece espressamente affermato nel provvedimento impugnato, senza che il Procuratore Generale ne avesse fornito una confutazione argomentata. Il giudizio sul collegamento eziologico è stato pertanto considerato un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla pretesa strumentalità dell’istanza, la Corte ha evidenziato che il Tribunale non aveva pretermesso le risultanze negative, considerando gli esiti dei controlli tossicologici passati come coerenti con il quadro clinico e oggetto di monitoraggio attivo. L’esclusione della strumentalità è stata giustificata sulla base degli esiti positivi dei colloqui più recenti, della consapevolezza dimostrata e dell’idoneità del programma. La censura del ricorrente è stata ritenuta una mera espressione di dissenso, non sorretta da specifici argomenti capaci di superare la valutazione di merito.
In assenza di elementi attuali di pericolosità e di legami con la criminalità organizzata, la Corte ha ritenuto che il diniego del beneficio non fosse giustificato. Il Tribunale aveva, infatti, corredato la concessione con un’**articolata serie di prescrizioni altamente limitative** (sui rapporti con i servizi, dimora, spostamenti, frequentazioni e attività lavorativa), idonee a garantire un controllo costante sul comportamento del condannato e a consentire una tempestiva revoca in caso di necessità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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