Detenzione di daini senza autorizzazione, sequestro confermato (Cass. pen. Sez. III n. 31900 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 1, e 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022 per la detenzione, senza specifica autorizzazione, di esemplari di daino (Dama dama), specie inclusa negli allegati A) e B) del D.M. Ambiente 19 aprile 1996. La tutela di tale specie non è subordinata all’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 4 cit., essendo già operante il divieto di detenzione per gli animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. La condotta etologicamente corretta del detentore non esclude l’illecito, poiché la detenzione rimane tale fino al conseguimento effettivo dell’autorizzazione amministrativa.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Siracusa disponeva il sequestro preventivo di quattro esemplari vivi di daino, detenuti all’interno di un parco faunistico gestito da un’associazione di promozione sociale, senza la prescritta autorizzazione Cites. La misura era emessa in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 1, e 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento del provvedimento, confermando il sequestro. Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, con i quali si contestavano la configurabilità del reato, la sussistenza del periculum in mora, l’obbligo di confisca e la mancata rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, respinge i motivi relativi alla configurabilità del reato, evidenziando che la tutela dei daini non è subordinata all’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 135 del 2022. Tale specie, appartenente alla famiglia Cervidae, è inclusa nell’allegato A) del D.M. 19 aprile 1996, che vieta la detenzione da parte dei privati in quanto animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 2 del D.M..
Quanto al periculum in mora e alla confisca obbligatoria, la Corte rileva che il motivo non si confronta con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che aveva spiegato sia la pericolosità degli animali sia l’obbligo di confisca. Il Tribunale aveva inoltre correttamente osservato che, fino al conseguimento effettivo dell’autorizzazione, la detenzione dei daini rimane illecita e suscettibile di confisca.
Il motivo concernente la proporzionalità della misura è definito assolutamente generico, avendo il giudice del riesame già adeguatamente motivato la necessità del sequestro. Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 legge n. 157 del 1992 è ritenuta inconsistente: il ricorrente non si è confrontato con la motivazione dell’ordinanza, né ha dimostrato l’insufficienza dell’attuale quadro normativo alla luce della novella dell’art. 9 Cost..
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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