Sostituzione del commissario ad acta per inerzia dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 14398 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ex art. 114 c.p.a., è legittimato a sostituire il commissario ad acta originariamente nominato quando l’Amministrazione resistente e lo stesso organo ausiliario siano rimasti inerti, non avendo adottato il provvedimento espressamente richiesto entro i termini assegnati. La sostituzione non richiede l’accertamento di una colpa dell’Amministrazione, essendo sufficiente il mero dato oggettivo del mancato adempimento, e può essere disposta anche su istanza della parte interessata che segnali la perdurante inerzia. L’ordinanza che dispone la sostituzione costituisce attuazione del giudicato e non incide sulla definitività della sentenza da eseguire, limitandosi a individuare un diverso organo ausiliario tenuto a provvedere nel nuovo termine fissato, con facoltà di delega, previa acquisizione degli atti del fascicolo. Le spese della fase di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio estero. Con sentenza n. 12191 del 19 luglio 2023, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 180 giorni, con assegnazione di ulteriori 90 giorni al commissario ad acta nominato, in caso di perdurante inadempienza. Nonostante l’Amministrazione fosse rimasta inerte, la ricorrente, con istanza notificata e depositata in data 10 giugno 2026, ha chiesto l’immediata esecuzione della sentenza e la sostituzione del commissario originariamente nominato, stante la mancata adozione del provvedimento richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’attuale difetto del provvedimento espresso, né l’Amministrazione resistente né il commissario originariamente nominato avevano provveduto, né avevano svolto difese tese a giustificare l’ulteriore ritardo maturato. Tale circostanza oggettiva ha integrato il presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo attribuito al giudice dell’ottemperanza dall’art. 114 c.p.a..
La sostituzione del commissario ad acta non richiede la prova di un inadempimento colpevole in senso soggettivo: è sufficiente l’accertamento della mancata conclusione del procedimento nel termine assegnato. L’ordinanza ha quindi disposto che al commissario originario succeda, con facoltà di delega, il Dirigente dell’Ufficio VI – Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca, affinché provveda nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, previa acquisizione degli atti del fascicolo.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l’attuazione del giudicato costituisce un effetto diretto della sentenza e che l’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre i termini, impone l’adozione di misure idonee a garantirne l’effettività. In relazione alle spese della presente fase, il Collegio ha accolto l’istanza e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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