Parere sullo schema di regolamento sulla sperimentazione della valutazione di base della disabilità (Cons. Stato n. 508 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di uno schema di regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, la completezza dell’istruttoria normativa costituisce presupposto indefettibile per la legittimità del procedimento. Le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, quali la pseudonimizzazione e la trasmissione in forma aggregata, hanno carattere normativo e devono essere contenute nel regolamento, non potendo essere demandate a un decreto ministeriale di natura non regolamentare, in ossequio al principio di tipicità degli atti normativi. Alle fonti di rango regolamentare è altresì vietata la riproduzione, anche parziale o non fedele, di disposizioni già vigenti in fonti di rango primario, dovendosi preferire il rinvio alle disposizioni superiori.
Il Fatto
Il Ministero della salute ha trasmesso alla Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato lo schema di decreto recante il regolamento sulla procedura di sperimentazione della valutazione di base della condizione di disabilità, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 62/2024, come modificato dalla decretazione d’urgenza che ne ha ampliato l’ambito territoriale e temporale. L’Amministrazione ha chiesto il parere ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. La trasmissione documentale presenta profili di criticità, poiché sono stati inviati file di contenuto differente, recanti datazioni diverse, e la documentazione accompagnatoria, inclusa la richiesta di esenzione dall’AIR, risulta riferita al testo originario e non a quello aggiornato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente individuato, tra i due file trasmessi, quello con estensione 25.9.2025 quale unico testo idoneo a essere sottoposto a parere, in quanto recante le disposizioni che tengono conto dell’ampliamento della sperimentazione. Ha poi rilevato numerose carenze istruttorie: la mancanza dell’analisi tecnico normativa, la richiesta di esenzione dall’AIR riferita a un testo superato e la trasmissione di allegati in formato non chiuso e privi del bollino della Ragioneria generale dello Stato.
Un profilo di particolare rilievo riguarda gli atti di concerto, i quali risultano sottoscritti dal Capo dell’Ufficio legislativo “d’ordine del Ministro” senza una formula idonea a ricondurre l’atto all’organo politico, circostanza che la Sezione ritiene sintomatica di una sostanziale mancanza di esercizio della competenza ministeriale. Inoltre, sono state rilevate discrasie nelle date e nei riferimenti degli atti di concerto richiamati nel preambolo.
Quanto all’articolato, sono emerse criticità in merito all’art. 2, che riproduce disposizioni dell’art. 8 del d.lgs. n. 62/2024, in violazione del principio che vieta la riproduzione in fonte di rango inferiore di norme già vigenti in fonte superiore. La Sezione ha altresì evidenziato la necessità di chiarire la portata applicativa dell’art. 3 e di integrare la relazione illustrativa su diversi punti oscuri.
Il profilo più rilevante riguarda lo scostamento dello schema dal parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il testo, infatti, non prevede che il trattamento dei dati da parte dell’Istituto superiore di sanità avvenga su dati pseudonimizzati e che questi siano trasmessi al Ministero in forma aggregata, né dispone la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati al termine della sperimentazione, prevedendo invece la conservazione per dieci anni dal decesso dell’interessato. La Sezione ha chiarito che tali prescrizioni, avendo carattere normativo, devono essere inserite nel regolamento e non possono essere affidate a un decreto ministeriale di natura non regolamentare, richiamando l’orientamento sulla c.d. “fuga dal regolamento”.
La Sezione ha infine reso un parere definitivo, senza richiedere adempimenti istruttori, in considerazione dell’imminente scadenza del biennio di sperimentazione, subordinando il parere favorevole all’adeguamento dello schema alle osservazioni formulate.
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