Motivazione apparente per contraddittorietà sul pagamento delle ritenute (Cass. civ. Sez. 5 n. 346 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del ragionamento. In tal caso la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, risultando priva del requisito del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione, essendo stata resa in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, come il riconoscimento dell’avvenuto pagamento e la conferma dell’atto impositivo basata su poste non individuate, integra l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di irregolarità notificato per l’anno d’imposta 2014, relativo al mancato versamento delle ritenute sulle prestazioni professionali, deducendo l’avvenuto pagamento. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, sostenendo che i versamenti effettuati non fossero riferibili alla dichiarazione integrativa posta a base dell’atto impositivo, ma alla prima dichiarazione, venendo riformata la sentenza. Il contribuente ricorreva quindi in cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 2700 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, volto a denunciare il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Dalla motivazione risulta, infatti, che il giudice di secondo grado, da un lato, ha riconosciuto i pagamenti effettuati dal contribuente e accertati dal primo giudice; dall’altro, ha confermato la legittimità dell’atto impositivo, richiamando genericamente poste diverse senza chiarire l’entità e la natura della mancata corrispondenza con quanto dichiarato nell’ultima dichiarazione integrativa.
La Corte ha evidenziato che la sentenza non lascia comprendere come sia stata individuata la pretesa differenza e per quale ragione i versamenti eseguiti con i modelli F24 non fossero riconducibili alla liquidazione dell’ultima dichiarazione integrativa, né se quanto versato dovesse riferirsi, in tutto o in parte, ad entrambe le dichiarazioni. Tale carenza argomentativa rende impossibile ogni scrutinio sulla coerenza logica dell’assunto, integrando il vizio di omessa o apparente motivazione.
Richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante allorché attenga all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso della motivazione apparente o del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. In tali ipotesi, il giudice di merito non indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo la sentenza nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
L’accoglimento del primo motivo ha assorbito la cognizione del secondo e del terzo motivo. La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Calabria, in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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