Il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 2541 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato deposito, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., di copia della relata di notifica della sentenza impugnata impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato, determinando l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, senza necessità di stimolare il contraddittorio. Non rileva, a tal fine, la mancata contestazione della controparte circa la data di notificazione. Si applicano le eccezioni legali alla regola, come la produzione della copia da parte del controricorrente o il perfezionamento della notificazione entro il termine lungo dalla pubblicazione.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un giudizio di opposizione relativo a un contratto di conto corrente con apertura di credito, nel quale i ricorrenti avevano ottenuto in primo grado l’accertamento della nullità del contratto per superamento del tasso soglia e la condanna della banca alla restituzione di somme. La Corte d’Appello di Salerno aveva però riformato la sentenza, rigettando la domanda. La sentenza di secondo grado veniva notificata ai ricorrenti, che proponevano ricorso per cassazione in tre motivi, lamentando violazioni in materia di usura, interessi e commissione di massimo scoperto.
La banca resisteva con controricorso. Il ricorso veniva avviato alla trattazione con la procedura accelerata ex art. 380-bis c.p.c., nell’ambito della quale il Procuratore generale formulava una proposta di definizione fondata sull’improcedibilità del ricorso. I ricorrenti chiedevano la fissazione dell’udienza e depositavano memoria con cui, per la prima volta, sostenevano che la sentenza impugnata non fosse stata effettivamente notificata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta di definizione accelerata, dichiarando il ricorso improcedibile. Il vizio risiedeva nella produzione documentale: la cartella compressa depositata dal ricorrente, denominata come contenente la copia autenticata della sentenza notificata, racchiudeva, oltre all’attestazione di conformità e alla sentenza, un documento che non corrispondeva alla relata di notificazione. Tale documento, infatti, presentava un titolo incompatibile e non attestava affatto l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. In definitiva, non risultava agli atti la sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, c.p.c.
La Corte ha chiarito la natura di tale sanzione, distinguendo l’improcedibilità dalla nullità e dall’inammissibilità. L’improcedibilità non consiste in un vizio intrinseco dell’atto, ma si colloca sul versante dell’inattività prodromica, ossia nel difetto di attività preliminari necessarie dell’impugnante, configurandosi come un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Il vizio è stato considerato irrimediabile, in quanto la produzione del documento non può più avvenire dopo la scadenza del termine perentorio. La Corte ha richiamato il principio di diritto espresso da Cass. n. 27313/2024 e la sentenza della CEDU Patricolo del 23 maggio 2024.
Quanto all’eccezione sollevata dai ricorrenti in sede di istanza di decisione, la Corte l’ha disattesa. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dove avevano dichiarato che la sentenza era stata notificata il 13 settembre 2024, nell’istanza di decisione i ricorrenti hanno modificato la ricostruzione fattuale, sostenendo che la notifica non avesse ad oggetto la sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che tale nuova circostanza, relativa alla non notificazione, non era provata e che l’errata indicazione non dimostrava l’inesistenza della notifica stessa. Detta modificazione dell’impostazione su un fatto processuale rilevante ha indotto la Corte a fare applicazione del principio della consumazione dell’impugnazione, in base al quale nell’istanza di decisione la parte può solo illustrare i motivi già enunciati nel ricorso, senza poter emendare carenze dei requisiti di forma o contenuto.
La Corte ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese, al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c. e alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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