Recesso dal preliminare e imposta di registro in misura fissa sul doppio della caparra (Cass. civ. Sez. 5 n. 2818 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di registrazione degli atti giudiziari, la condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, pronunciata a seguito del recesso del promissario acquirente ai sensi dell’art. 1385, comma 2, cod. civ. per inadempimento del promittente venditore, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. La relativa statuizione giudiziale ha natura accessoria rispetto alla pronuncia che accerta lo scioglimento del vincolo negoziale ed è diretta al ripristino della situazione patrimoniale antecedente alla stipula, non esprimendo una forma autonoma di capacità contributiva. Trova pertanto applicazione l’art. 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non la lettera b) della medesima disposizione.
Il Fatto
La società contribuente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, ricevendo una caparra confirmatoria dalla promissaria acquirente. A seguito dell’inadempimento della società, il Tribunale di Bergamo, con sentenza, aveva pronunciato la risoluzione del contratto per recesso della parte non inadempiente, condannando la società alla restituzione del doppio della caparra versata.
Sulla base di tale statuizione, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione, applicando l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato la pretesa impositiva. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della lettera e) della medesima disposizione tariffaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il rapporto tra le diverse previsioni dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ravvisando tra la lettera b) e la lettera e) un rapporto di genere a specie. La prima, di carattere generale, colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza; la seconda, di natura speciale, si applica ai provvedimenti che dichiarano la nullità, l’annullamento o la risoluzione di un contratto, persino quando comportino condanna alla restituzione di somme o beni.
La ratio della diversa disciplina risiede nella funzione della pronuncia: mentre la lettera b) presuppone la fisiologica validità del contratto e un effetto giuridico acquisitivo, la lettera e) riguarda i casi in cui la decisione, caducando il titolo del precedente spostamento patrimoniale, si limita a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum.
La Corte ha poi chiarito che il riferimento alla risoluzione contenuto nella lettera e) riguarda la risoluzione giudiziale e che, in tale nozione, deve ricomprendersi estensivamente anche il recesso ex art. 1385 cod. civ., quando accertato in sede giudiziale. Tale istituto costituisce, infatti, uno speciale strumento di scioglimento del vincolo negoziale, collegato alla caparra confirmatoria, e condivide con la risoluzione sia i presupposti (inadempimento dell’altro contraente) sia le conseguenze (venir meno ex tunc degli effetti del contratto).
Con specifico riferimento al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, la pronuncia di condanna non determina un incremento patrimoniale per il creditore, ma reintegra la sua sfera giuridica nella situazione in cui si sarebbe trovata senza la stipula e senza l’inadempimento. La relativa statuizione ha, pertanto, funzione restitutoria o ripristinatoria ed è accessoria alla pronuncia che accerta lo scioglimento del vincolo. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata senza rinvio, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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