Prestazione di capitale da fondo previdenza complementare: tassazione integrale senza defalco dei contributi volontari (Cass. civ. Sez. 5 n. 4698 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di capitale erogata da un fondo di previdenza complementare in favore dell’ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato. Essa va assoggettata al medesimo regime fiscale previsto per la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza possibilità di defalcare i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. In presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., è inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quando le statuizioni di primo e secondo grado si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo.
Il Fatto
Un ex dipendente di un istituto bancario, iscritto per circa quarant’anni a uno speciale fondo di previdenza complementare, richiedeva il rimborso della maggiore imposta IRPEF trattenuta sulla prestazione percepita in capitale. Dalla somma liquidata, il fondo pensioni non aveva operato l’abbattimento degli imponibili per i contributi versati in costanza di rapporto. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello alla Commissione tributaria regionale veniva parimenti respinto. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo, in tre motivi, la violazione di plurime disposizioni del TUIR e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la natura del Fondo pensione cui era iscritto il ricorrente: operante dapprima in regime sostitutivo della previdenza obbligatoria, dal 1° gennaio 1955 ha assunto funzione di previdenza complementare integrativa. Iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla relativa vigilanza, il Fondo costituisce una forma di previdenza complementare, con prestazione in forma di rendita realizzata su base volontaria, finalizzata a integrare la pensione pubblica.
Quanto al trattamento fiscale, la Corte richiama l’art. 17 d.P.R. n. 917/1986 (TFR e indennità equipollenti) e l’art. 48, comma 2, lett. a), TUIR, evidenziando che solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito. Nel caso di specie, i contributi versati al Fondo erano di natura volontaria, non obbligatoria, sicché il loro ammontare non poteva essere dedotto dall’imponibile.
La Corte richiama un proprio consolidato orientamento, citando numerose pronunce, in base al quale la prestazione di capitale erogata in favore dell’ex dipendente, in forza di accordo risolutivo del trattamento pensionistico integrativo, costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa e va assoggettata al medesimo regime fiscale. La base imponibile è quindi l’intera somma corrisposta dal Fondo, senza defalco dei contributi versati.
Quanto ai profili di motivazione, la Corte dichiara inammissibili le censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per effetto della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83/2012. La norma, applicabile ratione temporis, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di motivazione quando la decisione di appello confermi quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, non essendo ostativo l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di secondo grado. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni, onere non assolto nel caso di specie. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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