Cassazione: è nulla la sentenza tributaria con motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 5762 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché basata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Tale vizio, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre quando il giudice di merito fondi la propria decisione su affermazioni apodittiche, senza specificare le prove esaminate e le ragioni della propria preferenza ricostruttiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con il quale accertava una maggiore IRPEF e una maggiore IVA a seguito del controllo incrociato della dichiarazione (che indicava compensi per un certo importo) con le comunicazioni dei sostituti d’imposta (che risultavano più elevati). Il contribuente sosteneva che la differenza dipendeva da un errore materiale del sostituto d’imposta, che aveva digitato un importo superiore a quello reale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando la mancanza di una dichiarazione integrativa da parte del sostituto e l’assenza di documentazione. Il contribuente proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione, giudicando “più plausibile” la tesi del contribuente. L’Ufficio ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ripercorre i propri consolidati orientamenti in materia di sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze. In particolare, ricorda come la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. abbia ridotto il controllo al “minimo costituzionale”, ravvisabile solo in casi di mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono inidonee a far conoscere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza che l’interprete possa sopperire con congetture. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, più di recente, la Cass. n. 7090 del 2022.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte osserva che la sentenza impugnata si fonda su considerazioni apodittiche: il giudice di appello si è limitato ad affermare che le ragioni del contribuente risultano dagli atti, senza indicare la documentazione prodotta né le ragioni che rendevano più credibile la sua ricostruzione rispetto a quella dell’Ufficio.
Il riferimento all’art. 15, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 è risultato, inoltre, del tutto incomprensibile. Queste carenze rendono la motivazione meramente apparente, integrando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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