Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto di approvazione del rendiconto (Cass. civ. Sez. 1 n. 5841 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di approvazione del rendiconto del curatore è impugnabile con ricorso straordinario, ma il ricorso deve essere inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c. quando le censure consistono in una generica e polivalente miscellanea di riferimenti normativi non specificamente rapportati all’unica ratio decidendi del provvedimento, incentrata sulla tardività delle contestazioni al rendiconto rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 116, terzo comma, l. fall.. Non è ammissibile un motivo che non formuli specifiche censure avverso tale ratio, limitandosi a dedurre violazioni di legge e responsabilità del curatore in relazione a fatti estranei al thema decidendum.
Il Fatto
In sede di approvazione del rendiconto del fallimento, i rappresentanti legali della società fallita proponevano contestazioni al rendiconto predisposto dal curatore, dolendosi dell’illegittima apprensione al fallimento di un bene iscritto nei registri tavolari e dell’asserita titolarità di terzi sui beni. Il Tribunale dichiarava inammissibili le contestazioni, poiché proposte tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 116, terzo comma, l. fall., da considerarsi perentorio.
Avverso il decreto pubblicato il 25/06/2019, i rappresentanti legali proponevano ricorso straordinario ex art. 111 Cost., deducendo asserite violazioni di legge, responsabilità del curatore anche per la durata ultraventennale della procedura e nullità assoluta della procedura di vendita fallimentare di un bene di terzi. Gli intimati non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è proposto avverso un provvedimento di approvazione del rendiconto, la cui unica ratio decidendi risiede nella declaratoria di inammissibilità delle contestazioni per tardività, soggiacendo la fattispecie al testo dell’art. 116 l. fall., come modificato dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012. La sentenza impugnata aveva applicato il termine perentorio previsto dal terzo comma della disposizione.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile perché composto da una polivalente e scarsamente comprensibile serie di censure, con una miscellanea di riferimenti a norme di vario genere non rapportati alla ratio decisionale. Ciò determina una violazione dell’art. 366 c.p.c., come confermato da Cass. Sez. 1 n. 30878/2023 e dalla giurisprudenza ivi richiamata, e rende il ricorso inammissibile anche perché fuori ratio, non essendo state formulate specifiche censure avverso la statuizione di tardività delle contestazioni.
Conseguentemente, il ricorso viene dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, stante la mancata difesa degli intimati. La Corte applica, invece, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come precisato dalle Sezioni Unite nn. 27195 e 27433 del 2023. La sanzione è stimata equa in € 2.500 in favore della cassa delle ammende, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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