Raddoppio termini accertamento e motivazione apparente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7790 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA per periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini di cui all’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 opera solo se la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario. È nulla per motivazione apparente, ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che ravvisi la buona fede del contribuente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti valorizzando esclusivamente l’esiguo numero di fatture contestate: l’argomentazione apodittica non rende percepibile il fondamento della decisione, sicché il vizio è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’Amministrazione ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di inserirsi in un’evasione, anche per presunzioni; superata tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver usato la diligenza massima esigibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno 2013, emesso all’esito di un p.v.c. della Guardia di finanza, contestando operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una frode carosello. Il contribuente eccepiva la decadenza del potere impositivo per insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, confermando le riprese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’eccezione preliminare ma, nel merito, riformava la decisione, ritenendo che l’esiguo numero di contestazioni escludesse la partecipazione consapevole alla frode.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, con cui i contribuenti deducevano la violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 132, legge n. 208/2015 per l’erronea applicazione del raddoppio dei termini. Il motivo è stato ritenuto infondato: la notifica dell’avviso è intervenuta dopo il 31 dicembre 2018, in un periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2016. Al caso non si applica la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati, bensì la norma di cui all’art. 1, comma 132, legge n. 208/2015, che richiede la tempestiva trasmissione della notitia criminis entro i termini ordinari. Nel caso di specie, l’informativa della DIA era stata inoltrata all’autorità giudiziaria il 02.02.2018 e quindi validamente entro il termine ordinario.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti: l’Agenzia non ha chiesto un rinnovato apprezzamento del merito, ma ha prospettato la nullità della sentenza per motivazione apparente, vizio denunciabile in sede di legittimità.
La decisione è stata cassata con rinvio. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Il sindacato di legittimità è limitato al “minimo costituzionale” della motivazione, che ricomprende la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa, con esclusione del difetto di sufficienza.
La Corte ha altresì ribadito che il numero delle operazioni contestate è irrilevante: anche una singola fattura è sufficiente a integrare l’inesistenza soggettiva. L’argomentazione del giudice d’appello è stata giudicata apodittica e non controllabile, perché fondata solo sul numero esiguo delle fatture e sulle dichiarazioni del legale rappresentante, senza una valutazione complessiva degli elementi istruttori.
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Nota della Redazione
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