Scioglimento del contratto di appalto per fallimento e spettanza del corrispettivo maturato (Cass. civ. Sez. 2 n. 8023 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo scioglimento del contratto di appalto conseguente al fallimento dell’appaltatore opera ex nunc e non fa venir meno il diritto della curatela al corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni per ritardo o non corretto adempimento. L’atto di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. se non contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata, con argomentazioni che confutino le ragioni del primo giudice. La mancata allegazione di fatti decisivi integra un vizio di motivazione solo ove il documento omesso sia idoneo a invalidare, con giudizio di certezza, le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
La società committente opponeva decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice per il corrispettivo di un contratto di appalto relativo alla costruzione di tre imbarcazioni, deducendo l’inadempimento contrattuale e la titolarità di un controcredito in compensazione. Nel corso del giudizio interveniva il fallimento dell’appaltatrice.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo la missiva del curatore sul credito residuo irrilevante e priva di valore probatorio decisivo, e dichiarando inammissibile il motivo di gravame concernente il controcredito per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare la valutazione di irrilevanza probatoria della missiva del curatore, trattandosi di contestazione del merito che si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità. Quanto al mancato esame del decreto di chiusura del fallimento, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificato come l’omissione potesse invalidare le risultanze istruttorie, richiamando il principio per cui lo scioglimento del contratto ex nunc non elimina il diritto della curatela al corrispettivo maturato per le opere già eseguite.
Il secondo motivo, concernente il controcredito in compensazione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate e delle doglianze, confutando le ragioni del primo giudice. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva affrontato il rilievo ostativo del giudice di prime cure, che aveva accertato la dichiarazione di debito verso l’appaltatrice.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato l’atto del giudizio d’appello in cui aveva formulato la domanda di cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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