Accesso agli atti e silenzio: termini dimezzati e revoca del nullaosta (TAR Emilia-Romagna n. 1437 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti e di azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, trova applicazione la regola del dimezzamento dei termini processuali di cui all’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, con la conseguenza che il ricorso avverso il diniego (anche implicito) di accesso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione, e quello avverso il silenzio entro il medesimo termine ridotto. L’inerzia che legittima l’azione è configurabile solo in presenza dell’obbligo di provvedere: essa è esclusa quando il procedimento si sia concluso con un provvedimento espresso di archiviazione o di revoca, ancorché successivamente impugnato, e non sussiste alcun obbligo di rilasciare un permesso per attesa occupazione in mancanza del presupposto di una valida procedura di assunzione non conclusasi per fatto imputabile al datore di lavoro.
Il Fatto
I ricorrenti, cittadini stranieri, avevano ottenuto un visto d’ingresso per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, a fronte di un nullaosta rilasciato su istanza di una società datrice di lavoro. Intervenuta la revoca del nullaosta e il disconoscimento delle istanze di assunzione da parte della società, i lavoratori, entrati in Italia, chiedevano la convocazione per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulle proprie istanze, i ricorrenti proponevano ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per l’accesso all’intera documentazione del fascicolo e per l’annullamento del silenzio sulla richiesta di convocazione. La Prefettura, costituitasi, eccepiva la tardività delle domande.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato l’irricevibilità dell’azione per l’accesso documentale, in quanto la richiesta di accesso era stata presentata il 15 febbraio 2025 e il ricorso notificato il 17 giugno 2025, ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio o, al più tardi, dalla comunicazione del differimento dell’accesso. Il collegio ha precisato che la comunicazione di differimento, non motivata, è inidonea a interrompere il termine, ma che, in ogni caso, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nel termine dimezzato di quindici giorni dalla notificazione, non rispettato.
La medesima regola del dimezzamento dei termini è stata applicata all’azione avverso il silenzio, per la quale il deposito del ricorso è avvenuto tardivamente. Il TAR ha inoltre escluso la fondatezza nel merito della domanda, osservando che l’inerzia non è configurabile quando l’amministrazione ha già adottato un provvedimento espresso di archiviazione e di revoca del nullaosta. Difetta, pertanto, il presupposto dell’azione.
Con specifico riferimento alla richiesta di permesso per attesa occupazione, è stato rilevato che l’impossibilità di accoglimento era stata comunicata con PEC e non impugnata. Il rimedio non era comunque attivabile, mancando l’obbligo di provvedere in assenza di una valida procedura di assunzione, requisito essenziale che non poteva dirsi integrato a causa del disconoscimento delle istanze da parte della società datrice di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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