La motivazione dell’avviso di classamento DOCFA e il rinvio al prezzario DEI non allegato (Cass. civ. Sez. 5 n. 12214 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura cd. DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disstesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Il richiamo per relationem al prezzario DEI, ancorché non materialmente allegato o trascritto, non integra un difetto di motivazione trattandosi di listino pubblicato presso gli ordini professionali, presunto conosciuto o conoscibile dal contribuente senza pregiudizio per il diritto di difesa. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non già quando abbia valutato incongruamente le acquisizioni istruttorie.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativo a un’unità immobiliare adibita ad attività alberghiera. L’atto era fondato su una stima al “valore costo” del cespite, effettuata con richiamo al prezzario edile degli ingegneri e architetti della provincia di Milano (cd. prezziario DEI), non allegato all’avviso.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo l’atto adeguatamente motivato. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, con cui la contribuente deduceva il difetto di motivazione dell’avviso per la mancata allegazione del prezzario DEI e per la mancata spiegazione delle ragioni della diversa valutazione di alcuni elementi di fatto.
Richiamando l’orientamento consolidato, la Corte ha precisato che la procedura DOCFA ha struttura fortemente partecipativa: l’obbligo motivazionale è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la differenza di rendita dipende da una valutazione tecnica sul valore economico. Ne consegue che il contribuente, mediante il raffronto con i dati della propria dichiarazione, è in grado di comprendere il petitum provvedimentale e di tutelarsi.
Quanto al rinvio al prezzario DEI, la Corte ha escluso la necessità di allegazione degli atti richiamati che siano conoscibili dal contribuente. Il prezzario, proveniente da un organismo qualificato e pubblicato presso gli ordini professionali, si presume conosciuto o comunque conoscibile, in linea con la lettura non formalistica dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., è stato rigettato: la violazione dell’onere della prova si configura solo in caso di attribuzione a una parte diversa da quella gravata, mentre l’erronea valutazione delle risultanze è sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha altresì precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.
Il quarto e il quinto motivo, concernenti la nullità della sentenza per omessa motivazione, sono stati reputati infondati. La sentenza impugnata ha esaminato e confutato le critiche della contribuente; il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto. La motivazione, per quanto sintetica, rende percepibili le ragioni della decisione, non integrando alcuna delle anomalie motivazionali denunciabili in sede di legittimità alla luce della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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