La prova dell’uscita fisica dei beni è requisito essenziale per la non imponibilità IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 11071 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993, richiede la sussistenza di tre condizioni: il trasferimento del potere di disposizione del bene, la prova della spedizione o del trasporto in altro Stato membro e la prova che il bene abbia fisicamente lasciato il territorio nazionale. Il mancato trasferimento fisico, accertato dal giudice di merito, costituisce premessa logica assorbente che rende recessive le deduzioni difensive relative a verifiche VIES, elenchi INTRASTAT e pagamenti tracciati, i quali possono rilevare solo sotto il profilo della diligenza ma non valgono a dimostrare l’uscita fisica dei beni. La disciplina di cui all’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011 non opera ratione temporis per gli anni d’imposta precedenti al 2020. La violazione dell’art. 2697 c.c. non è configurabile quando la censura investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio, profilo sindacabile semmai ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in liquidazione in relazione all’IVA intracomunitaria per l’anno d’imposta 2014. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le merci fatturate a una società britannica non avessero oltrepassato i confini nazionali, con conseguente esclusione della non imponibilità ex art. 41 d.l. n. 331/1993.
Nonostante la documentazione prodotta dalla contribuente – verifica VIES, pagamenti tracciati, elenchi INTRASTAT e spedizioni con resa “ex works” – l’Ufficio aveva escluso la buona fede della cedente per l’assenza di contatti diretti con la società estera, gestiti invece tramite un procuratore. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avevano respinto le ragioni della società, ritenendo dirimente la mancata prova della movimentazione fisica dei beni oltre confine.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione disattende preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate, calcolando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla data di deposito della sentenza impugnata e considerando la sospensione feriale.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento per cui la motivazione “per relationem” è legittima quando il giudice di gravame dia conto delle ragioni della conferma, consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito. La cassazione è riservata alla sola ipotesi di adesione meramente acritica alla pronuncia di primo grado.
Sul secondo motivo, la Suprema Corte chiarisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; nella specie, la CTR ha semplicemente ritenuto non provato il requisito oggettivo della cessione intracomunitaria e correlativamente escluso la buona fede, cosicché le critiche della ricorrente si risolvono in un’inammissibile richiesta di diversa ricostruzione del fatto.
Il terzo motivo viene dichiarato infondato: la Corte ribadisce che il regime di non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993 presuppone la prova dell’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale, onere che grava sul contribuente. Nelle vendite “ex works”, la documentazione relativa alla verifica VIES, agli elenchi INTRASTAT e alla tracciabilità dei pagamenti, pur rilevando sotto il profilo della diligenza, non è di per sé sufficiente a dimostrare la movimentazione fisica dei beni. La Corte esclude altresì l’applicabilità delle facilitazioni probatorie di cui all’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011, trattandosi di disciplina applicabile solo alle spedizioni successive al 1° gennaio 2020 e quindi inoperante per l’anno d’imposta 2014.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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