Notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo postale senza applicazione della l. n. 890/1982 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6302 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, costituisce una modalità alternativa e speciale, integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento. A tale forma di notifica non si applicano le disposizioni della l. n. 890/1982 né quelle dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che presuppongono l’intervento di un agente notificatore. Il vizio dedotto per la prima volta in cassazione è inammissibile in quanto questione nuova.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e una cartella relativa al recupero di ticket, deducendo l’omessa e irrituale notificazione delle cartelle sottese e la prescritta del credito impositivo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per mancanza di prova di atti interruttivi.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo provata la notifica di tre delle cinque cartelle, e rigettava il resto, dichiarando inammissibili le censure della contribuente perché generiche e formulate con costituzione tardiva. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, contestando il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Sosteneva che la semplice spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito non fosse sufficiente, occorrendo la prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso (C.A.D.).
La Corte ha rilevato che la censura, riferita alle modalità di notifica di due cartelle, era stata posta per la prima volta in cassazione, non essendo stata dedotta nel giudizio di merito e senza che la ricorrente ne indicasse l’avvenuta proposizione nei gradi precedenti. Il motivo è stato pertanto ritenuto inammissibile per novità della questione.
La Corte ha inoltre chiarito che, dalla documentazione versata in atti, la notifica risultava eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e non tramite agente notificatore come presupposto dalla ricorrente. Tale modalità, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della disposizione, si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, essendo l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui alla notifica diretta effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982, né quelle dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che presuppongono l’intervento di un agente notificatore. Ha altresì richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto la disciplina non lesiva del diritto di difesa del destinatario, in ragione della natura pubblicistica dell’attività dell’agente della riscossione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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