Deposito del ricorso per cassazione a mezzo corriere privato: improcedibilità se la ricezione è oltre il termine (Cass. civ. Sez. 3 n. 8938 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito del ricorso per cassazione a mezzo di corriere privato deve ritenersi avvenuto nella data in cui l’atto perviene alla cancelleria della Corte, e non in quella di consegna al vettore. Ne consegue la improcedibilità del ricorso quando la ricezione da parte della cancelleria avvenga dopo il decorso del termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall’art. 369 cod. proc. civ.. Il diverso principio, che attribuisce rilievo alla data di spedizione, si applica esclusivamente all’ipotesi di utilizzo del servizio postale, in virtù della norma di cui all’art. 3 della legge n. 59/1979, non estensibile ad altri strumenti di consegna. La liberazione del mercato dei servizi postali non comporta l’automatica equiparazione degli operatori privati al gestore del servizio universale: il corriere deve essere munito del titolo abilitativo che lo assoggetta al regime giuridico dei prestatori di servizio postale, condizione indefettibile per riconoscere valore certificatorio alla data di consegna del plico da lui attestata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato l’importo del credito spettante al socio escluso, confermando l’esclusione del periodo di sospensione cautelare della delibera dal computo del danno da occupazione senza titolo e la ripetibilità dei ratei di mutuo corrisposti dal socio prima del rilascio dell’immobile.
Il ricorso per cassazione era stato notificato a mezzo pec. Il deposito in cancelleria, però, risultava effettuato a mezzo di corriere privato, con consegna del plico al vettore entro il termine di venti giorni, ma con ricezione da parte della cancelleria della Corte oltre tale termine.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, ratione temporis, al deposito del ricorso si applica il previgente testo dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, richiedente il deposito in forme cartacee entro venti giorni dalla notificazione, a pena di improcedibilità.
Ha quindi affrontato la questione centrale, relativa al rilievo da attribuire alla data di consegna del plico al corriere privato. La Corte ha richiamato il principio, già affermato per il servizio postale, secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale, non rilevando che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine. Ha tuttavia precisato che tale principio, fondato sulla norma dell’art. 3 della legge n. 59/1979 (che ha sostituito l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ.), non è estensibile all’ipotesi in cui il deposito avvenga a mezzo di corriere privato.
La Corte ha poi escluso che la liberalizzazione del servizio postale, attuata in recepimento della direttiva unionale n. 2008/6/CE, possa condurre a diversa conclusione. Ha osservato che la possibilità per operatori privati di notificare atti giudiziari è subordinata al possesso di idonei titoli abilitativi. Nella specie, il ricorrente non aveva documentato il possesso di tale titolo in capo al corriere utilizzato per il deposito. La sussistenza del titolo è stata ritenuta condizione indefettibile per riconoscere all’attestazione della data di consegna la forza di atto pubblico, poiché solo l’operatore munito di titolo è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri e dispone di poteri certificativi.
In difetto di tale documentazione, la data di consegna al corriere non poteva assumere rilievo alcuno, con la conseguenza che il deposito doveva considerarsi avvenuto solo al momento della ricezione dell’atto da parte della cancelleria, oltre il termine di legge. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza pronuncia sulle spese, essendo rimasto solo intimato il socio, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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