Porto d’armi per difesa personale: il «dimostrato bisogno» non si presume dall’attività svolta (TAR Emilia-Romagna n. 164 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per il rilascio della licenza per il porto di pistola per difesa personale, ossia il «dimostrato bisogno» dell’arma, non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. La prova del «dimostrato bisogno» ricade sul richiedente, e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non determina un’inversione dell’onere probatorio. Il rilascio del titolo, in quanto deroga al divieto di portare armi, non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo che si dispiega normalmente all’atto del periodico rinnovo e che consente all’Autorità di pubblica sicurezza una riconsiderazione discrezionale anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza per il porto di pistola per difesa personale, impugnava il decreto con cui il Prefetto ne aveva disposto il diniego di rinnovo. A sostegno del ricorso veniva dedotta l’insufficienza della motivazione del provvedimento, rilevando come l’attività professionale svolta dal richiedente fosse tale da giustificare il bisogno dell’arma. Con l’istanza cautelare, il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego in attesa della definizione del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando l’istanza in via incidentale, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il «dimostrato bisogno» ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per difesa personale costituisce presupposto indefettibile, la cui sussistenza non è desumibile in via presuntiva dalla sola attività svolta dal richiedente. Al contrario, esso deve essere ancorato a circostanze specifiche e attuali, idonee a comprovare la necessità concreta di portare l’arma.
La decisione ha chiarito che la prova di tale requisito grava sul richiedente, senza che l’avvenuto rilascio del titolo in passato possa determinare alcuna inversione dell’onere probatorio. Il giudice ha inoltre precisato che l’autorizzazione al porto d’armi, configurandosi come una deroga al divieto generale, non radica in capo al titolare alcun diritto al rinnovo né legittimo affidamento sulla sua perpetuità. L’Autorità di pubblica sicurezza è infatti abilitata a esercitare un controllo penetrante e costante, che si intensifica proprio in occasione del periodico rinnovo, potendo rivalutare discrezionalmente la stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, anche alla luce di sopravvenuti mutamenti degli indirizzi in tema di sicurezza pubblica.
Alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto che la discrezionalità amministrativa esercitata nel caso concreto non fosse affetta da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, considerata la mancata allegazione, da parte dell’istante, di elementi concreti idonei a dimostrare l’attuale necessità di portare l’arma per la difesa personale. Il mero richiamo alla tipologia di attività svolta è stato giudicato insufficiente a integrare il requisito richiesto.
Conseguentemente, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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