Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 8290 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare notificazione della sentenza passata in giudicato e decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’Amministrazione determina l’accoglimento del ricorso, senza che i presupposti della pretesa riconosciuta possano essere sindacati in questa sede. La condanna all’esecuzione è accompagnata dalla nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di perdurante inerzia. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora, salvo successiva richiesta in caso di inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, la disapplicazione dell’art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dal beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivarla per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre spese di lite.
La sentenza, depositata il 29.10.2024 e passata in giudicato, non veniva eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo verificato la regolare notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
L’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, unitamente all’allegato inadempimento, ha portato il Tribunale ad accogliere la pretesa, richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001). I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni e, per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato fin da ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente entro ulteriori 60 giorni.
Il Collegio non ha ravvisato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, rinviando a un’eventuale richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), considerata l’inerzia persistente dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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