L’inammissibilità del ricorso conforme alla giurisprudenza sulla riscossione dei contributi di bonifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 12187 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura la sentenza di merito per aver deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., allorché l’esame dei motivi non offra elementi per mutare l’orientamento consolidato. In materia di contributi di bonifica, la riscossione degli stessi continua ad effettuarsi mediante ruolo, secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, in forza dell’art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che deve ritenersi reso ultrattivo dall’art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Tale forma di riscossione non è soggetta alla preventiva notifica di atti impositivi, ma avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento, ed è assoggettata esclusivamente al termine di prescrizione, non già al termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica notificava ai contribuenti una cartella di pagamento con cui chiedeva il versamento della somma di 733,00 €, a titolo di contributo consortile per l’anno 2016. I contribuenti impugnavano la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, adita in appello, confermava la decisione di prime cure, richiamando l’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui i contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo, nonostante l’abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, in quanto tale disposizione è resa “ultra vivente” dall’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 46/1999.
La Motivazione della Corte
I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, articolando otto motivi di impugnazione, tutti incentrati, seppur sotto diverse angolazioni, sulla contestazione della legittimità della riscossione del contributo di bonifica mediante ruolo. La Corte di cassazione, rilevata l’identità della questione di diritto sottesa a tutti i motivi, ne disponeva l’esame congiunto, richiamando la giurisprudenza costante della propria sezione.
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio dell’adunanza camerale avanzata dalla difesa dei ricorrenti per un dedotto grave impedimento del difensore. Ha evidenziato, sul punto, che l’istanza, non facendo riferimento alla possibilità di sostituzione mediante delega a un collega, si risolve nella prospettazione di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del differimento richiesto.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno dichiarato le censure inammissibili ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che i motivi addotti offrissero elementi per mutare l’orientamento consolidato. La pronuncia ha ribadito che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo in forza dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, continuando tale disposizione ad essere applicabile ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, citando, da ultimo, le ordinanze n. 17120/2025, n. 22934/2023 e n. 16095/2023.
La Corte ha inoltre escluso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1, commi 161 e ss., legge n. 296/2006, relativa ai tributi degli enti locali, che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, atteso che la riscossione dei contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella. Ha infine precisato che tale riscossione non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma solo al termine di prescrizione.
La palese inammissibilità, declinata in otto motivi ripetitivi e basata anche sul richiamo a un precedente inconferente, ha integrato gli estremi per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a favore della controparte e della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite e alla declaratoria della sussistenza delle condizioni per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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