Il patto fiduciario non si prova con la procura a vendere, in assenza di obbligo di retrocessione (Cass. civ. Sez. 2 n. 11598 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il patto fiduciario, pur non richiedendo la forma scritta ad substantiam, deve essere provato da elementi univoci e concludenti: la procura speciale rilasciata al preteso fiduciario, ove non preveda l’obbligo di retrocessione del bene e si limiti a perimetrare amplissimi poteri di vendita, è supporto probatorio inidoneo a dimostrarne l’esistenza, gravando sul fiduciario l’onere di offrire ulteriori riscontri. La dichiarazione unilaterale del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissoria del ritrasferimento, realizza l’astrazione processuale della causa ex art. 1988 cod. civ. solo se resa per iscritto, con conseguente esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria. La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è deducibile in cassazione solo con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo ammessa una diversa ricostruzione del contenuto della volontà delle parti.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ad uso albergo aveva rilasciato ai genitori una procura speciale a vendere. In forza di tale procura, la madre alienava il bene a sé stessa con atto di compravendita: il figlio conveniva in giudizio la madre, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto per conflitto di interessi, deducendo che il prezzo non era stato versato e non era indicato nella procura. La convenuta si costituiva, sostenendo che l’immobile era in realtà di proprietà sua e del marito e che era stato solo fiduciariamente intestato al figlio.
Il Tribunale rigettava la domanda, riconoscendo l’esistenza di un accordo fiduciario. La Corte d’Appello, in riforma, annullava il contratto di vendita per violazione dell’art. 1395 cod. civ., condannando la convenuta alla restituzione, ritenendo che la procura non contenesse elementi idonei a comprovare un obbligo di retrocessione e che mancasse ogni prova del pactum fiduciae. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del pactum fiduciae, ha confermato l’impostazione della Corte territoriale, la quale si era conformata ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 6459/2020. In particolare, è stato ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 1988 cod. civ. in relazione alla procura speciale: la Corte ha chiarito che l’astrazione processuale della causa opera solo in presenza di una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissoria del ritrasferimento, nella specie pacificamente mancante.
Quanto all’interpretazione della procura, la Suprema Corte ha escluso la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale: la ricorrente non aveva indicato quali canoni fossero stati violati e in che modo, limitandosi a proporre una valutazione alternativa degli elementi documentali, come il contratto preliminare e la compravendita, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la mancata previsione dell’obbligo di retrocessione del bene e l’amplissima perimetrazione dei poteri conferiti ai mandatari rendevano la procura un supporto probatorio inidoneo a dimostrare l’esistenza del patto, tanto più che la ricorrente non aveva offerto elementi ulteriori di riscontro.
Il secondo motivo, incentrato su una pretesa pronuncia ultrapetita, è stato dichiarato inammissibile: la questione relativa alla configurazione della domanda come risoluzione per inadempimento non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato l’atto del giudizio di merito in cui era stata dedotta, come richiesto dall’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. La Corte ha precisato che l’interpretazione della domanda è attività di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Infine, il terzo motivo, relativo all’omesso esame del pagamento del prezzo quale fatto decisivo, è stato ritenuto inammissibile per carenza di indicazioni sulla rilevanza determinante del fatto e sulla sua discussione tra le parti, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il pagamento del prezzo è stato considerato elemento privo di univocità ai fini della dimostrazione del pactum fiduciae. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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