L’autorità espropriante può sempre opporsi alla stima, anche dopo l’accettazione dell’espropriato (Cass. civ. Sez. 1 n. 12449 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità espropriante, anche quando coincide con il beneficiario dell’espropriazione, è legittimata a proporre opposizione alla stima dell’indennità ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 327/2001, nonostante la lettera della norma menzioni solo il proprietario espropriato, il promotore o il terzo interessato. L’opposizione alla stima non è impugnazione di un atto amministrativo ma giudizio sul rapporto, finalizzato a stabilire il quantum dell’indennità effettivamente dovuta, nel quale l’espropriante che non abbia proposto autonoma opposizione può comunque svolgere domanda riconvenzionale per ridurre la misura fissata in via amministrativa. L’accettazione dell’indennità da parte dell’espropriato, ancorché espressa, è priva di efficacia preclusiva rispetto all’opposizione tempestivamente proposta dall’ente espropriante. È infondata l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio per la partecipazione alle operazioni peritali di un consulente di parte in assenza di un formale atto di nomina, ove non sia allegato e provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte che la eccepisce.
Il Fatto
L’espropriata impugnava l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma aveva rideterminato in misura drasticamente inferiore l’indennità di esproprio fissata dal collegio dei tecnici nominato ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 per un’area destinata alla realizzazione di una strada. L’opposizione alla stima era stata proposta dal Comune, ente espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazione, dopo che l’espropriata aveva dichiarato di accettare l’indennità determinata in via amministrativa. Con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, l’espropriata deduceva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva dell’ente espropriante, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per la partecipazione alle operazioni peritali di un consulente di parte privo di formale nomina, e l’erronea valutazione della natura non edificabile dell’area espropriata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto il primo motivo, affermando la legittimazione attiva dell’autorità espropriante all’opposizione alla stima. La lettera dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 327/2001, che menziona il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che vi abbia interesse, non è di ostacolo al riconoscimento della legittimazione dell’ente espropriante, in considerazione del principio del giusto indennizzo ex art. 42, terzo comma, Cost., che opera anche nei confronti dei soggetti che promuovono l’espropriazione. La Corte ha valorizzato l’interesse pubblicistico, di cui l’ente è portatore quando è obbligato al pagamento, a che l’indennizzo non travalichi la giusta misura costituzionale, assistito dalla garanzia dell’art. 24, primo comma, Cost.
Quanto alla natura dell’opposizione, essa non è impugnazione di un atto amministrativo ma ordinario giudizio sul rapporto volto a stabilire il quantum dell’indennità effettivamente dovuta. Da ciò discende l’irrilevanza e la mancanza di efficacia preclusiva dell’accettazione dell’indennità da parte dell’espropriata, oltretutto nella specie successiva all’instaurazione del giudizio: una volta promossa l’opposizione, la determinazione della giusta indennità è riservata all’autorità giudiziaria. Il collegio dei tecnici, inoltre, non è organo direttamente riconducibile all’autorità espropriante, godendo di autonomia nella nomina e nelle funzioni.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente non ha allegato né provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla partecipazione alle operazioni peritali di un consulente di parte privo di formale atto di nomina depositato ai sensi dell’art. 201 c.p.c. La Corte ha rilevato che la consulenza si è svolta nel contraddittorio delle parti, che il consulente ha preso in esame le tesi e gli elementi addotti da entrambi i contendenti e che la relazione ha indicato le fonti del proprio convincimento, sottoposte alla discussione delle parti.
Il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, di motivazione o di omesso esame, la ricorrente sollecitava una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità, ovvero non individuava specifici errori di interpretazione normativa né puntuali fatti storici decisivi trascurati dal giudice di merito. Il sesto motivo, concernente la valutazione del valore del fondo, è stato assorbito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese (euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori) e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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