La violazione della buona fede nella selezione del direttore di ente pubblico genera danno risarcibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14581 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente pubblico che, pur non essendo vincolato ad attivare una procedura selettiva, decida di conferire un incarico direttivo mediante avviso pubblico, è tenuto a rispettare i canoni di correttezza e buona fede in tutte le fasi del procedimento, inclusa la scelta finale, quali attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. La violazione di tali doveri comporta una responsabilità di tipo contrattuale ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c., risarcibile in favore di chi abbia riposto un legittimo affidamento sul corretto svolgimento della procedura, a prescindere dalla sussistenza di un diritto all’assunzione. Il danno è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. come perdita di chance, parametrata alle probabilità di ottenere l’incarico ove la procedura fosse stata osservata. La liquidazione equitativa non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto degli elementi considerati e del criterio seguito.
Il Fatto
Un candidato, risultato secondo classificato nella graduatoria per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, dopo la rinuncia del primo classificato, non riceveva la nomina. Il Tribunale di Parma, adito in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda risarcitoria per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. La Corte d’Appello di Bologna riduceva l’importo, e la pronuncia veniva impugnata da entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando prioritariamente il ricorso incidentale dell’Agenzia, ricostruisce il quadro normativo dell’ente, istituito da leggi regionali di identico contenuto che recepiscono un accordo costitutivo. Rileva che, pur essendo la nomina del direttore caratterizzata da elevata discrezionalità e regolamentata autonomamente dall’accordo, ciò non esclude la natura pubblicistica dell’ente né lo sottrae ai canoni di correttezza e buona fede che attuano il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La Corte chiarisce che, una volta che l’ente abbia scelto di selezionare il direttore tramite avviso pubblico, i contenuti dell’avviso costituiscono norma agendi per il Comitato di indirizzo. La mancata scelta del secondo classificato, dopo la rinuncia del primo, imponeva all’Agenzia di illustrare le ragioni, dando così rilievo non a un diritto all’assunzione ma al legittimo affidamento del candidato sul corretto svolgimento della procedura.
La violazione di tali obblighi, secondo la Corte, genera responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c., applicandosi a tutti gli inadempimenti di obblighi preesistenti, e legittima il risarcimento del danno. Viene altresì condiviso l’inquadramento del danno come perdita di chance, legato alla probabilità di ottenere l’incarico in caso di corretta osservanza delle regole procedimentali.
Esaminando i motivi del ricorso principale, la Corte dichiara inammissibile la censura sulla liquidazione equitativa, non sindacabile in legittimità quando la motivazione espone chiaramente gli elementi di ponderazione. Rigetta altresì i motivi sulla quantificazione del danno al netto dell’imposizione fiscale, coerente con la natura risarcitoria della somma riferita all’interesse negativo, e sul principio di non contestazione, che riguarda i fatti storici e non le valutazioni giuridiche del giudice.
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Nota della Redazione
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