Ricorso per cassazione proposto contro la parte deceduta: inammissibilità e inesistenza della notifica (Cass. civ. Sez. Lav n. 16592 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della notifica della stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’impugnazione deve essere instaurata e svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia. È inammissibile il ricorso per cassazione indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che rilevi che nell’intestazione della sentenza d’appello continui a figurare, per mero errore materiale, il nome della parte defunta. In tale ipotesi non può configurarsi una mera nullità, bensì una vera e propria inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria.
Il Fatto
La Regione Puglia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva rigettato il suo gravame in una controversia riguardante la richiesta di restituzione di una somma versata a titolo di incentivo all’esodo a una dipendente, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva ripristinato l’inquadramento nella qualifica funzionale inferiore.
La dipendente era deceduta in data 1/11/2021, nel corso del giudizio di primo grado, senza che il processo fosse interrotto. Nel giudizio di appello si era costituita volontariamente l’erede. La Regione, tuttavia, notificava il ricorso per cassazione nei confronti della de cuius.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo l’eccezione sollevata dall’erede, costituitasi dopo la rinnovazione della notifica disposta con ordinanza interlocutoria.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 11394 del 1996, la Corte ha ricordato che, in caso di morte della parte avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soggetti che sono parti sostanziali attualmente interessate alla controversia, ossia gli eredi.
La Corte ha precisato che l’ipotesi in cui l’appello sia proposto contro la parte deceduta può dar luogo a una nullità dell’impugnazione, sanabile per effetto della costituzione degli eredi. Tuttavia, tale principio non si applica al giudizio di legittimità: è, invece, inammissibile il ricorso per cassazione indirizzato nei confronti della parte deceduta, poiché diretto contro una persona diversa dagli eredi che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo l’eventuale errore materiale nell’intestazione della sentenza d’appello.
La Corte ha quindi escluso che, nell’ipotesi esaminata, potesse configurarsi una nullità sanabile, come ipotizzato nell’ordinanza interlocutoria, affermando che la notifica effettuata nei confronti di un soggetto deceduto è inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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