I.C.P. e canone concessorio: ultrattività delle tariffe base e nullità degli atti impositivi per l’anno 2013 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17175 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, atto generale non normativo con valore meramente programmatico. In mancanza, l’I.C.P. continua ad applicarsi e gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi dall’1 gennaio 2013 le tariffe base ex art. 12 d.lgs. n. 507/1993, con conseguente nullità degli avvisi che applichino le tariffe maggiorate per l’anno 2013. Il canone concessorio, cumulabile con l’I.C.P., va commisurato all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, non alla superficie pubblicitaria, criterio che presuppone l’operatività del C.I.M.P.
Il Fatto
La controversia concerne un avviso di accertamento, relativo all’anno 2014, con cui la concessionaria della riscossione del Comune richiedeva a una società esercente attività pubblicitaria la somma per il «canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità», riferito a plurimi impianti realizzati sul suolo comunale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione in appello, ritenendo che il Comune avesse legittimamente applicato l’I.C.P. nella misura del 20% maggiorata, cumulata con un canone concessorio per la locazione dei luoghi pubblici commisurato alla superficie pubblicitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte, disattesa l’eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione circa la legittimazione attiva, rileva la natura pregiudiziale del secondo e del quarto motivo. Il giudicato esterno invocato dalla contribuente non opera, poiché la pronuncia richiamata si fondava sull’applicabilità del C.I.M.P., mentre la sentenza impugnata ne esclude l’operatività; l’attività interpretativa non può costituire limite all’esegesi di altro giudice.
Nel merito, la Corte ribadisce che la sostituzione dell’I.C.P. con il C.I.M.P. richiede l’adozione del regolamento ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, non surrogabile dal P.G.I. In assenza, resta ultrattiva l’I.C.P., cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza il limite di cui all’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997.
Quanto agli aumenti tariffari, l’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015 interpreta l’abrogazione disposta dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012 come non operante per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumento: gli aumenti anteriori al 26 giugno 2012 possono avere effetto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi dal 2013 le tariffe base. Ne consegue la nullità degli avvisi per il periodo successivo.
La Corte accoglie quindi il quarto motivo, cassando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile per il 2014 la maggiorazione del 20% e ha commisurato il canone alla superficie pubblicitaria anziché all’effettiva occupazione, e rigetta il ricorso incidentale e il secondo motivo. Resta assorbito lo scrutinio del primo e del terzo motivo.
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Nota della Redazione
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