Impugnativa payback dispositivi medici rigettata tra atti statali e difetto giurisdizione (TAR Lazio n. 10191 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come ricostruito dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, non lede l’iniziativa economica privata né il legittimo affidamento, configurandosi come un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. La determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento sono atti statali, mentre l’attività demandata alle regioni di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti è di natura meramente attuativa, ricognitiva e vincolata. Ne consegue che la controversia relativa a tali provvedimenti regionali, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non mediato da alcun potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Per gli atti statali, invece, le censure di illegittimità sono infondate e vanno respinte.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti. In particolare, ha chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, che certificava il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, delle successive linee guida ministeriali e, con motivi aggiunti, dei provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, imponevano alle aziende il pagamento delle quote di ripiano per lo sforamento registrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il complesso quadro normativo del c.d. payback, evidenziando come la legge abbia previsto un tetto di spesa del 4,4% e, in caso di superamento, una quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici. Ha inoltre ricordato che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, il meccanismo è stato ritenuto costituzionalmente legittimo, qualificandolo come contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
Quanto alla natura degli atti, il TAR ha distinto la posizione degli atti statali da quella dei provvedimenti regionali. In relazione ai primi, richiamando precedenti decisioni della Sezione, ha respinto le censure prospettate, ritenendole infondate alla luce dei principi affermati dalla Consulta. In particolare, ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost. e dell’affidamento, in quanto la disciplina sostanziale dell’obbligo era già nota alle imprese dal 2015.
Per i decreti regionali di individuazione delle quote, invece, il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività svolta dalla Regione è stata qualificata come meramente attuativa: essa si limita a verificare la documentazione contabile, a compilare l’elenco delle aziende e a calcolare gli importi dovuti, senza alcun margine di discrezionalità. Tale attività, definita come tecnico-contabile e ricognitiva, non implica una spendita di potere autoritativo e si pone «a valle» dello stesso.
Di conseguenza, instaurandosi un rapporto obbligatorio tra la Regione e l’impresa, la situazione giuridica azionata è di diritto soggettivo. La cognizione della controversia, pertanto, spetta al giudice ordinario, cui le parti potranno riproporre la domanda nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.. La Corte ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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