Cessazione della materia del contendere e improcedibilità per il payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 9701 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, disciplina l’estinzione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, subordinandola all’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’adempimento, ove accertato dalle regioni e province autonome con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite. La mancata produzione dell’atto regionale di accertamento del versamento, unitamente all’assenza di deduzioni dell’amministrazione interessata, non consente la declaratoria formale di cessazione della materia del contendere, ma legittima comunque il giudice a desumere dall’intervento di fatti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, previa trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, adottati da diverse regioni e province autonome, nonché i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità derivata e propria, concernenti in particolare il contrasto con i principi costituzionali e con la normativa eurounitaria in tema di tutela della proprietà, libertà di iniziativa economica e neutralità IVA.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, la società ha versato la quota ridotta del 25 per cento degli importi a proprio carico in favore delle quattro amministrazioni che l’avevano inserita nei relativi elenchi, depositando istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Regione Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno aderito all’istanza; le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte non hanno invece assunto alcuna posizione né hanno provveduto all’accertamento del versamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il quale stabilisce che gli obblighi di ripiano si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla luce del quadro normativo, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti della Regione Toscana e della Provincia Autonoma di Bolzano, avuto riguardo alle convergenti deduzioni delle parti e all’intervenuto accertamento del versamento. Per le Regioni Emilia-Romagna e Piemonte, invece, pur avendo la ricorrente prodotto le attestazioni di pagamento, non sono emersi i presupposti per la declaratoria formale di cessazione della materia del contendere, mancando gli atti di accertamento del versamento e ogni deduzione delle amministrazioni interessate.
Il Collegio ha pertanto applicato il meccanismo di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il quale consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa all’avvenuto pagamento della quota ridotta, è stata ritenuta un fatto univoco idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per la parte residua. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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