Payback dispositivi medici: atti regionali di ripiano devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 9690 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i provvedimenti regionali con cui è stato approvato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificato l’importo del ripiano dovuto per il superamento del tetto di spesa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle regioni, di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, è di natura meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità e non implica una spendita di potere autoritativo, risolvendosi in un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il meccanismo del payback, applicabile alle annualità 2015-2018, non assume natura tributaria e non viola i principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa, essendo già noto agli operatori sin dall’entrata in vigore della disciplina.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, dopo aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha trasposto dinanzi al TAR Lazio l’impugnazione avverso il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e l’accordo CSR n. 181/2019. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Umbria n. 8812/2025, che ha aggiornato gli elenchi e quantificato in suo capo l’onere di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale, nella misura del 40% per il 2015, del 45% per il 2016 e del 50% per il 2017 e successivi. Il comma 9-bis ha poi incaricato le regioni di definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano. Con riguardo alle censure di illegittimità costituzionale, il TAR ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non come tributo in senso stretto, con conseguente infondatezza delle doglianze relative agli artt. 3 e 53 Cost.
Quanto ai vizi propri degli atti statali, il Tribunale ha escluso la violazione dell’affidamento e del principio di irretroattività: le imprese erano edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa nazionale del 4,4% e del meccanismo di ripiano. La fissazione uniforme nel 2019 dei tetti regionali nella stessa misura di quello nazionale è stata giudicata ragionevole, perché idonea a garantire prevedibilità ed equo contemperamento. Il payback, operando sul fatturato complessivo delle aziende e non sui singoli contratti, non altera gli esiti delle procedure di gara.
Il nucleo decisorio concerne il riparto di giurisdizione. Il Collegio ha osservato che i provvedimenti regionali non determinano il tetto né certificano il superamento della spesa, competenze riservate allo Stato, ma svolgono un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, limitandosi ad applicare percentuali legislative a dati contabili certificati. Tale attività è del tutto vincolata e instaura un rapporto obbligatorio tra regione e fornitore, dando vita a un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Non ricorrendo l’esercizio di potere autoritativo, la controversia è devoluta al giudice ordinario.
Tali principi sono stati estesi alla determinazione regionale del 2025, emanata in attuazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, anch’essa priva di natura autoritativa. Il ricorso introduttivo è stato respinto per gli atti ministeriali, mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e assegnazione del termine per la riproposizione ex art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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