Ottemperanza per carta docente nomina commissario ad acta (TAR Lazio n. 9082 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. L’inerzia dell’Amministrazione, non adeguatamente giustificata, legittima la nomina fin da ora di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. L’avvenuto pagamento delle sole spese processuali, senza interessi, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo, permanendo l’obbligo di esecuzione della prestazione principale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, condannando il Ministero a riconoscerle l’importo nominale di 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023 e alla rifusione delle spese di lite.
Il Ministero, costituitosi formalmente, non ottemperava alla statuizione di condanna. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione accreditava al difensore le spese processuali senza interessi, ma nulla corrispondeva alla parte per la prestazione principale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento delle spese legali, fermo restando quanto dovuto a titolo di interessi, e ha accolto il ricorso per la parte restante.
Il Collegio ha rilevato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Di fronte all’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del giudicato, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente è stata accolta, anche alla luce del principio dell’onere della prova tra debitore e creditore richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.
Considerata la prassi reiterata di inerzia, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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