Riammissione in servizio e inquadramento: l’anzianità non rivive (TAR Lazio n. 8692 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riammissione in servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione non determina la reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma la costituzione di un nuovo rapporto; pertanto, l’anzianità di servizio, rilevante ai fini dell’inquadramento stipendiale, decorre dalla data del provvedimento di riammissione. Ne consegue che le esperienze professionali maturate presso altre amministrazioni dopo le dimissioni non possono essere valorizzate ai fini del criterio dell’anzianità di servizio adottato per il nuovo inquadramento, il quale può correttamente fondarsi sull’ultima qualifica posseduta al momento della cessazione. La valorizzazione della professionalità attraverso l’anzianità di servizio costituisce criterio ragionevole e conforme al principio della “contiguità giuridica”.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente ANAC dal 2009, aveva presentato domanda di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 32 del CCNL Presidenza del Consiglio 2002/2005 dopo aver prestato servizio presso altra autorità dal 2014 al 2018. Riammessa il 3 settembre 2018, era stata inquadrata dalla delibera ANAC del 2022 al livello n. 6 della scala stipendiale AGCM, con attribuzione di zero livelli per la “valorizzazione della professionalità maturata”. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la mancata valorizzazione dell’esperienza maturata sia presso l’ANAC dal 2009 al 2014, sia presso altre amministrazioni dal 2014 al 2018, chiedendo il riconoscimento di un inquadramento superiore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289 del 10.04.2024, che aveva già ritenuto corretta l’ottemperanza dell’ANAC alla sentenza n. 7725 del 2022. Tale sentenza aveva avallato l’utilizzo del criterio dell’anzianità di servizio quale parametro oggettivo per valorizzare la professionalità, ritenendolo “ragionevole, privo di vizi logici e perfettamente idoneo” ad attuare la prevalenza della “contiguità giuridica” sulla “contiguità economica”. Il tribunale ha evidenziato che la ricorrente era stata collocata al livello 6 e non al livello zero, come invece il personale assunto per concorso dopo il 2016, essendo stati riconosciuti i livelli aggiuntivi maturati prima della cessazione.
Il Collegio ha precisato che la riammissione in servizio ex art. 132 d.P.R. n. 3/1957 non fa rivivere il precedente rapporto lavorativo, ma ne costituisce uno nuovo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la riammissione non determini la reviviscenza del rapporto, con la conseguenza che l’anzianità nella qualifica decorre dal provvedimento di riammissione “agli effetti sia giuridici che economici”. Da ciò deriva che le esperienze maturate presso altre amministrazioni dal 2014 al 2018, essendo successive alle dimissioni, non potevano rilevare ai fini del parametro dell’anzianità di servizio.
Il tribunale ha altresì dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla censura relativa alla differenziazione della decorrenza economica, essendo stata tale differenziazione superata dal provvedimento del 2023 che aveva anticipato la decorrenza al 1° gennaio 2020 in senso satisfattivo per la ricorrente. Alla peculiarità della controversia ha infine ricondotto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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