Revoca giudice di pace, sindacato amministrativo limitato (TAR Lazio n. 7246 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del magistrato onorario, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017, non ha natura disciplinare ma costituisce misura amministrativa conseguente all’accertata inidoneità all’esercizio delle funzioni ovvero a condotte che ne compromettono il prestigio. Il giudizio del CSM costituisce espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo mediante esame estrinseco nei limiti dell’evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento manifesto dei fatti, senza possibilità di sostituzione del proprio opinamento. Al procedimento di revoca non si applicano i termini previsti per il procedimento disciplinare di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 109/2006.
Il Fatto
Il ricorrente, giudice onorario di pace, ha impugnato la delibera con cui il CSM lo ha revocato dall’incarico, nonché il conseguente decreto ministeriale di revoca. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017, per l’accertata adozione di provvedimenti giurisdizionali affetti da grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, tra cui la sproporzione e l’abnormità della misura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente chiarito che, secondo la normativa vigente ratione temporis, la revoca dei giudici onorari non ha natura disciplinare ma presuppone la valutazione di inidoneità del soggetto alle delicate funzioni esercitate. La scelta del legislatore delegato di non graduare sanzioni disciplinari è coerente con la natura temporanea e onoraria dell’incarico, che si distingue dal rapporto di servizio del magistrato professionale per modalità di assunzione e disciplina del rapporto.
La valutazione consiliare è stata qualificata come spendita di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per vizi estrinseci di logicità e ragionevolezza. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 12575/2024), rammentando che la valutazione globale del CSM è incentrata su una pluralità di elementi sintomatici e non può essere sostituita da un diverso opinamento del giudice amministrativo, pena l’inammissibile sconfinamento nella sfera riservata all’autogoverno.
Nel merito, il TAR ha giudicato la delibera esente dai vizi dedotti. Il CSM aveva accertato che il magistrato onorario aveva deciso le cause sulla scorta di rilievi fotografici giudicati assolutamente inidonei, disattendendo i verbali fidefacenti della polizia municipale e facendo affidamento sulle sole asserzioni non documentate dei ricorrenti, con conseguente inversione degli ordinari criteri sull’onere della prova. Tali condotte sono state ritenute indicative dell’inidoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Il Collegio ha infine respinto l’eccezione di tardività del provvedimento, adottato a distanza di quattro anni dalle sentenze contestate. Essendo la revoca un procedimento non disciplinare, ad esso non si applicano i termini di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 109/2006, né può configurarsi una lesione dell’affidamento, avendo il ricorrente potuto partecipare pienamente al procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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