Il terzo classificato impugni l’aggiudicazione solo censurando anche il secondo (TAR Lazio n. 5218 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente terzo classificato in una gara pubblica non ha interesse a impugnare l’aggiudicazione qualora le censure siano rivolte esclusivamente nei confronti della posizione dell’aggiudicatario e non anche del secondo graduato: l’eventuale accoglimento delle censure comporterebbe infatti solo lo scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata, senza recare alcuna concreta utilità al ricorrente rispetto al bene della vita consistente nell’ottenimento della commessa. L’interesse a ricorrere sussiste solo se risultino fondate sia le censure spese contro l’aggiudicataria sia quelle avverso la posizione della seconda graduata, salvo che sia ravvisabile un interesse strumentale all’annullamento degli atti finalizzato alla rinnovazione della gara. Il giudizio sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 è espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione, il cui sindacato del giudice amministrativo è limitato alla non pretestuosità della valutazione. La regolarità contributiva comprovata dal DURC positivo si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti.
Il Fatto
La società, risultata terza classificata nella gara indetta dalla Regione Lazio nel 2021 per l’affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni per le Aziende Sanitarie regionali, ha impugnato la determinazione del 25 novembre 2024 con cui la Regione, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 8780-8784 del 4 novembre 2024, ha approvato la rivalutazione dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario, disposto la nuova aggiudicazione e attivato le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016.
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto plurime censure avverso l’operato della stazione appaltante, contestando la mancata rinnovazione della verifica di anomalia e del costo della manodopera, la violazione dei minimi retributivi, l’irregolarità contributiva della consorziata esecutrice e l’omessa valutazione di gravi illeciti professionali. Ha inoltre impugnato il verbale del RUP del 26 febbraio 2025 che ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito dei controlli sui requisiti, nonché gli atti di esibizione documentale conseguenti alle ordinanze istruttorie del TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle Aziende sanitarie, richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2018 secondo cui la notifica del ricorso alle amministrazioni che si avvalgono dei risultati della gara in forma aggregata assume valore di mera litis denuntiatio, non potendo tali soggetti ritenersi estranei al rapporto giuridico contestato.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza consolidata (TAR Napoli, sez. I, 25 luglio 2025 n. 5607), ha evidenziato che il terzo classificato può coltivare l’impugnazione solo se risultino fondate sia le censure avverso l’aggiudicataria sia quelle contro la seconda graduata: l’accoglimento delle sole censure contro il primo classificato determinerebbe infatti uno scorrimento della graduatoria a favore del secondo, senza utilità concreta per il ricorrente. Nel caso di specie, le censure contro il secondo graduato erano già state dichiarate inammissibili dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2262/2024, con conseguente formazione del giudicato sulla carenza di interesse ad aggredire la posizione dell’aggiudicatario.
Il TAR ha inoltre rilevato la pregiudizialità del giudicato: la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria era già stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8780/2024, che aveva annullato l’aggiudicazione solo limitatamente al punteggio premiale per il responsabile di commessa, con effetti conformativi circoscritti alla relativa rivalutazione. Ne conseguiva l’inammissibilità delle censure che riproponevano questioni già esaminate e definite.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne ha affermato l’infondatezza. In relazione alla presunta irregolarità contributiva, ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 7 del 2024 secondo cui il DURC positivo ha natura di dichiarazione di scienza che si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti. Riguardo agli illeciti professionali e alle omissioni dichiarative, ha applicato le coordinate dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2020: l’omessa dichiarazione non è mai causa di esclusione automatica, essendo rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla non manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, le valutazioni del RUP sulle penali e sulle vicende penali sono state ritenute ragionevoli e adeguatamente motivate.
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Nota della Redazione
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