Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 952 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere deve persistere per tutto il corso del giudizio ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale dell’atto diventi inidoneo ad arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente. Quando vi sia un’espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità, il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava alcune autorizzazioni all’esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico rilasciate dall’ente locale, nonché il relativo nulla osta provinciale, nella parte in cui imponevano specifiche modalità di esecuzione dei lavori e prescrizioni per il riempimento dello scavo ed il successivo ripristino del tappeto di usura. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione a un’ulteriore autorizzazione, avente ad oggetto un maggior numero di lotti di intervento.
Nel corso del giudizio, i legali della società depositavano una memoria con cui dichiaravano che l’assistita non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la società in house regionalmente competente sulla regolamentazione degli interventi riguardanti l’intero territorio, con conseguente venir meno delle criticità in precedenza denunciate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve persistere sino alla decisione finale, presentando i medesimi requisiti dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ.: la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l’effettiva utilità derivante dall’eventuale annullamento dell’atto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando l’annullamento giurisdizionale divenga inidoneo ad arrecare vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente.
La Corte evidenzia che, in presenza di un’espressa dichiarazione della parte di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi una declaratoria conforme alla volontà manifestata dal dominus dell’azione.
Nel caso di specie, i legali della ricorrente avevano espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato sottoscritto un protocollo d’intesa volto a regolamentare gli interventi sull’intero territorio regionale. Il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, su conforme istanza della ricorrente, alla quale hanno aderito sia l’ente provinciale sia la difesa dell’ente locale.
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Nota della Redazione
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