Accordo tra parti determina improcedibilità e carenza sopravvenuta di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 953 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere deve persistere per tutto il corso del giudizio ed è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti dell’interesse ad agire, ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Qualora l’interessato dichiari espressamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato tre determinazioni della Provincia, con le quali erano stati rilasciati nulla-osta e concessioni per l’occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata alla posa di cavi in fibra ottica. Le contestazioni riguardavano sia le metodologie di scavo imposte (a cielo aperto o con tecnica NO-DIG), sia le modalità di esecuzione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, ritenute eccessivamente gravose.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in ogni fase successiva del giudizio, fino alla decisione. Tale interesse richiede che l’eventuale annullamento dell’atto possa ancora arrecare un’utilità concreta alla sfera giuridica del ricorrente.
Con memoria depositata il 19/02/2026, i difensori della ricorrente — quali domini dell’azione — hanno dichiarato che la società non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stato raggiunto un accordo con l’amministrazione provinciale sulla regolamentazione degli interventi. Tale circostanza ha determinato il venir meno delle criticità originariamente denunciate.
Il Collegio ha rilevato che, a fronte di un’espressa dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e non può decidere la controversia nel merito. In applicazione del principio dispositivo, la declaratoria deve essere conforme alla richiesta della parte ricorrente. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite, su conforme istanza della ricorrente e senza opposizione della Provincia.
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Nota della Redazione
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