Obbligo di cessione di capacità DAB e limiti del giudicato (TAR Lazio n. 4172 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella riedizione del potere regolatorio a seguito di annullamento giurisdizionale, l’Autorità di regolazione può rivedere autonomamente anche le decisioni precedentemente assunte e non incise dal giudicato, fermo restando il rispetto dei limiti conformativi scaturenti dalla pronuncia, che impongono un’adeguata istruttoria tecnica sugli effetti della riduzione della capacità trasmissiva sulla concessionaria del servizio pubblico. La disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche digitali resta applicabile finché non si realizzino le condizioni di copertura e di diffusione dei ricevitori previste dal regolamento; la pianificazione nazionale delle frequenze costituisce la precondizione, non già il presupposto sufficiente, per la conclusione di tale fase. Inoltre, qualora la capacità trasmissiva assegnata non consenta alla concessionaria l’erogazione della programmazione regionale, il conflitto va risolto attraverso accordi con gli operatori di rete locali e non mediante rimodulazione dell’obbligo di cessione.
Il Fatto
La vertenza trae origine dalla delibera AGCOM n. 455/19/CONS che aveva definito la quota di unità di capacità del blocco di diffusione che gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale dovevano cedere ai fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti, fissandola in misura differenziata per la concessionaria del servizio pubblico e per gli operatori privati. A seguito dell’annullamento di tale delibera per difetto di istruttoria e di motivazione, l’Autorità ha rideterminato l’obbligo di cessione con la delibera n. 292/23/CONS, stabilendo la misura di 108 unità di capacità sia per la concessionaria sia per i consorzi privati.
La concessionaria ha impugnato il nuovo provvedimento, deducendo l’illegittimità dell’obbligo per la mancata conclusione della fase di avvio del mercato, la violazione del giudicato per la riduzione della quota imposta agli operatori privati e l’eccessiva onerosità dell’obbligo di must carry in relazione all’erogazione dell’informazione regionale. L’Autorità e i consorzi controinteressati si sono costituiti per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato la censura relativa all’inattualità della disciplina della fase di avvio, rilevando come la ricorrente non abbia confutato le verifiche dell’Autorità, dalle quali emergeva il mancato raggiungimento dei requisiti di copertura — sia nazionale sia locale — e di diffusione dei ricevitori, anche in mobilità veicolare.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che la pianificazione nazionale delle frequenze rappresenta la precondizione indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di copertura richiesti dall’art. 1, comma 1, lett. ee), del Regolamento DAB, sicché la sua sopravvenienza non comporta automaticamente la conclusione della fase di avvio e la conseguente cessazione dell’obbligo di cessione.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nella riedizione del potere, l’Autorità può rivedere anche profili non incisi dalla pronuncia di annullamento, purché rispetti i limiti conformativi. Nel caso di specie, l’obbligo di cessione è stato imposto in misura identica alla concessionaria e ai consorzi privati, in coerenza con il principio di parità di trattamento sancito dal regolamento e senza che tale scelta contrastasse con il dictum giurisdizionale.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla compromissione dell’informazione regionale, evidenziando che il regolamento offre alla concessionaria lo strumento degli accordi con gli operatori locali per diffondere la programmazione territoriale, senza necessità di incidere sull’obbligo di cessione. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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