Riconosciuto diritto alla carta docente anche per supplenti (TAR Campania n. 4897 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., ai fini dell’accoglimento del ricorso è sufficiente la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’Amministrazione che non dimostri di aver adempiuto è pertanto tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice. La statuizione sulle spese di lite contenuta nel titolo esecutivo non può formare oggetto del ricorso per ottemperanza proposto esclusivamente dalla parte vittoriosa, qualora l’importo sia stato attribuito al difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito distinto dalla posizione del proprio assistito. In caso di perdurante inottemperanza, è nominato un Commissario ad acta con funzione sostitutiva, il cui compenso è posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
Con sentenza del 14 maggio 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda di un docente precario, riconoscendole il diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il servizio a tempo determinato prestato in più anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare l’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi e spese di lite.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, è stata prodotta la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché la prova dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. L’ordine di esecuzione è stato tuttavia limitato, con esclusione della parte relativa alle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo: la ricorrente, infatti, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza anche in qualità di difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo diritto alla riscossione delle spese attribuitegli.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della Struttura, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto compiere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia da parte della ricorrente. Il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore della parte ricorrente e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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