Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per revoca dell’aggiudicazione (TAR Campania n. 4787 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la revoca in autotutela dell’aggiudicazione non determina di per sé la responsabilità aquiliana della stazione appaltante ex art. 2043 c.c., atteso che la mancata corresponsione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 non costituisce vizio del provvedimento di revoca. Tuttavia, la condotta dell’amministrazione che, consapevole della carenza di un titolo di disponibilità delle aree oggetto dell’intervento, proceda comunque all’aggiudicazione e all’affidamento del servizio di progettazione, per poi revocare la gara dopo un lungo lasso di tempo, integra gli estremi della responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1337 e 1338 c.c. In tal caso, il risarcimento è parametrato al solo interesse negativo, coprendo il danno emergente consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la redazione del progetto, oltre che i costi strumentali, mentre non sono risarcibili il mancato utile e il lucro cessante da perdita di occasioni alternative, ove non rigorosamente provati. La domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla revoca, disposta dal Comune con determinazione del 2025, dell’aggiudicazione di un appalto integrato finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di una scuola materna, aggiudicazione già intervenuta in favore del Consorzio ricorrente nel 2023. Il provvedimento di autotutela era stato motivato con la mancata disponibilità delle aree interessate dall’intervento, circostanza emersa sin dalla fase di redazione della scheda di intervento e conosciuta dall’ente già diversi mesi prima dell’aggiudicazione.
Il Consorzio, impugnata la revoca, ha agito in via principale per il risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, e in via subordinata per l’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. Con motivi aggiunti ha altresì impugnato la relazione istruttoria dell’ufficio PNRR e il provvedimento di conclusione negativa del procedimento espropriativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, per cui l’azione risarcitoria per lesione dell’affidamento incolpevole nel rilascio di un provvedimento favorevole è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., quale è quella dei contratti pubblici. Nel merito, ha escluso la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale da provvedimento illegittimo, difettando l’illegittimità della revoca: la mancata liquidazione dell’indennizzo, infatti, non costituisce vizio dell’atto di autotutela.
Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto la sussistenza degli estremi della responsabilità precontrattuale del Comune, la cui condotta è risultata in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza. L’ente, pur essendo a conoscenza della carenza di disponibilità delle aree, aveva consapevolmente proceduto all’aggiudicazione e all’affidamento della progettazione, rimanendo inerte per circa venti mesi e informando l’aggiudicatario delle criticità solo con l’avvio del procedimento di revoca. Ciò ha integrato la lesione dell’affidamento incolpevole del Consorzio, anche in considerazione della circostanza che l’ente aveva attestato un dato contrario al vero in sede di domanda di finanziamento.
Quanto alle poste risarcibili, il Collegio ha precisato che il danno va parametrato all’interesse negativo, con esclusione del mancato utile e dei costi per cui non è documentato il pagamento. Sono state invece ritenute risarcibili le spese di partecipazione alla gara, quelle per la redazione del progetto esecutivo e i costi per l’acquisto di attrezzature. È stata respinta la domanda di risarcimento del lucro cessante per perdita di occasioni alternative, rimasta sfornita di prova, e quella relativa alle spese del precedente giudizio, già regolate. Il Collegio ha disposto una C.T.U. per la quantificazione del danno, rinviando alla sentenza definitiva per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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