Silenzio-inadempimento del Comune sull’ordine di demolizione (TAR Campania n. 4075 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990, si coordina con l’art. 21-quater della medesima legge, che impone l’immediata esecuzione dei provvedimenti amministrativi efficaci. Ne deriva, in applicazione del principio di esecutorietà, un potere-dovere dell’Amministrazione di dare attuazione ai propri atti, che nella materia edilizia si salda con l’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione nel termine di novanta giorni dalla notifica. Decorso inutilmente tale termine, l’ente deve adottare gli atti conseguenti e realizzare, a spese dell’inadempiente, l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. A fronte dell’inerzia comunale, l’interessato può ricorrere avverso il silenzio, anche quando l’ordine di demolizione sia stato emanato ma non portato ad integrale compimento.
Il Fatto
Due proprietari di porzioni immobiliari di un complesso condominiale hanno agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’atto di diffida con cui sollecitavano l’accertamento dell’inottemperanza a tre ordinanze di demolizione e l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Non essendo seguita alcuna attività attuativa né replica alla diffida, i ricorrenti hanno introdotto il giudizio. Il Comune si è costituito depositando una relazione di sopralluogo dalla quale emergeva: una ordinanza ottemperata, con manufatto integralmente demolito; una seconda in corso di riesame d’ufficio, per erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione; una terza per cui l’ente stava predisponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La controinteressata ha chiesto la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dovere di concludere il procedimento ex art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990, letto insieme all’art. 21-quater, che sancisce l’immediata esecuzione dei provvedimenti efficaci. Dall’applicazione congiunta delle due disposizioni discende il principio di esecutorietà: l’idoneità dell’atto amministrativo ad essere eseguito direttamente dall’ente senza necessità di un titolo esecutivo giudiziale.
Da qui il potere-dovere dell’Amministrazione di portare ad effettiva attuazione i provvedimenti emessi. Nella specie, l’art. 21-quater va interpretato in connessione con le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001: l’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro novanta giorni dalla notifica, decorso il quale l’ente deve emanare gli atti conseguenti e realizzare materialmente l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, a spese dell’inadempiente.
Ne segue che, di fronte a un’istanza volta all’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, l’inerzia del Comune legittima il ricorso avverso il silenzio, anche quando l’ordine di demolizione, pur emanato, non sia stato portato ad integrale compimento. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente conforme.
Quanto alla difesa comunale sulla seconda ordinanza, il Tribunale osserva che l’obbligo di concludere il procedimento non preclude la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare gli atti in precedenza adottati, con le determinazioni conseguenti ove ritenuti illegittimi.
In conclusione, il ricorso è dichiarato parzialmente improcedibile, per l’avvenuta esecuzione spontanea di una delle ordinanze, e nel resto accolto con ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni. Per l’ulteriore inadempienza è prevista la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate rispetto alla controinteressata.
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Nota della Redazione
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