Negato accesso agli atti se manca nesso di strumentalità con la lesione (TAR Campania n. 2199 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, la legittimazione dell’istante postula un interesse diretto, concreto e attuale al collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale che si intende tutelare. Non basta un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, riferite a un processo pendente o ancora da instaurare, poiché l’ostensione passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la situazione sottostante. L’istanza che si risolva in una funzione meramente esplorativa, volta a reperire atti potenzialmente idonei a costruire ex post le premesse di una pretesa non rappresentata ab origine, è inammissibile, perché preordinata a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di altra persona, notificava a mezzo pec all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale due ricorsi in data 21.1.2025. Solo uno veniva protocollato e l’Amministrazione non si costituiva in uno dei giudizi. L’Ente avviava quindi un accertamento interno, affidando a un docente universitario una perizia tecnica sull’analisi delle notificazioni e sulle anomalie del sistema di protocollazione, poi versata in atti nel giudizio civile per invocare la rimessione in termini.
Appresa l’esistenza di tale perizia, il ricorrente, ritenendone diffamatori i contenuti, presentava istanze di accesso ex legge n. 241/1990 (22.10.2025, integrata in pari data, e 18.11.2025) per ottenere la delibera di incarico, la convenzione, il manuale d’uso del sistema di protocollo e gli atti di selezione del consulente, al fine di agire per il risarcimento del danno. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente, reputando generiche ed esplorative le ulteriori richieste. Di qui il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla natura del diritto di accesso, che è ontologicamente strumentale rispetto a una distinta posizione sostanziale, non riducibile a un mero diritto all’informazione. L’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale: tale clausola rivela il carattere ancillare della pretesa ostensiva e preclude che essa si traduca in un controllo generalizzato sull’agire amministrativo.
La Corte riconosce che la strumentalità non può essere limitata ai soli casi di giudizio in corso e che la valutazione sulla proponibilità dell’azione spetta all’autorità giurisdizionale, non all’Amministrazione. Richiama però il principio delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 4 del 2021: non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, occorrendo un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria.
Nel caso concreto tale nesso manca. Le esigenze difensive relative al giudizio risarcitorio sono estranee ai rapporti interni tra Autorità, docente e Università, agli impegni di spesa e alle modalità di selezione del consulente. Gli atti richiesti attengono a profili organizzativi e gestionali estranei alla sfera giuridica del ricorrente, mentre gli elementi utili a valutare la dedotta valenza diffamatoria della perizia sono già nella sua piena disponibilità, anche per effetto dell’ostensione dello stralcio del quesito.
Sotto altro profilo, il Collegio rileva la natura esplorativa delle istanze, volte a reperire atti potenzialmente idonei a fini investigativi, secondo il divieto già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020. L’interesse conoscitivo deve sussistere ex ante e fondare l’istanza, non essere costruito a posteriori. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per le peculiari connotazioni della vicenda.
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Nota della Redazione
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