Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Campania n. 1116 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112 cod. proc. amm. è lo strumento con cui si consegue l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non vi si conformi. La rituale costituzione in giudizio dell’amministrazione, che non svolga difese nel merito né offra prova dell’adempimento, non vale a contrastare la specifica allegazione di inadempimento del ricorrente. Accertata la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione e, in caso di inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% della sorte capitale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche per tre annualità scolastiche, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Con la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 1480/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare la Carta, con buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuna annualità, per un totale di euro 1.500,00, oltre interessi.
La sentenza, notificata all’amministrazione, è passata in giudicato per mancata proposizione di gravame. A fronte del perdurante inadempimento, il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con mero atto formale, senza difese nel merito e senza prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale ha verificato la ricevibilità del ricorso. Il ricorso risulta notificato e depositato entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm.. È stata depositata copia autentica della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, in conformità al comma 2 del medesimo articolo, ed è ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la funzione dell’azione di ottemperanza, preordinata a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. La sentenza da eseguire ha statuito in modo chiaro, preciso e incondizionato l’obbligo di assegnare la Carta per le tre annualità, per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori.
A fronte della specifica allegazione di inadempimento, l’amministrazione, pur ritualmente costituita, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione, neppure parziale, al dictum giudiziale. Tale condotta omissiva, protratta nonostante la notifica del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, integra una violazione dell’obbligo di conformarsi alle decisioni giurisdizionali sancito dall’art. 112, comma 1, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In accoglimento della richiesta, e vista la persistente inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a intervenire in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscano impedimento all’esecuzione.
Quanto alla penalità di mora, l’astreinte è stata commisurata agli interessi legali sul dovuto, in aggiunta a quelli già previsti. Il Collegio, in linea con i criteri delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 7/2019 e n. 8/2021, ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, per evitare una sproporzionata locupletazione del privato. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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