Annullamento senza rinvio per errore di calcolo sulla riduzione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 22401 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, sotto l’apparente denuncia di vizio di legittimità, investe la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile, perché sollecita un riesame riservato al giudice di merito, la cui motivazione è insindacabile quando congrua ed esente da vizi logici. È invece rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., l’errore di calcolo commesso dal giudice d’appello nella determinazione della riduzione premiale conseguente alla scelta del rito abbreviato, con la conseguenza che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, rideterminata direttamente dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Treviso, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, determinandola in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 267 di multa. Il calcolo era stato costruito partendo da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione ed euro 400 di multa, e ulteriormente ridotta per il rito abbreviato.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’illegittimità per vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la destinazione allo spaccio della sostanza in sequestro anziché l’uso personale, e la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte ridotto la pena, per effetto della scelta del rito, in misura inferiore a un terzo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene inammissibile. Le censure, dietro l’apparente prospettazione di un vizio di legittimità, concernono in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio: profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte d’appello, unitamente al primo giudice, ha fornito una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
Quanto alla destinazione della sostanza, essa è stata esclusa sulla base di apprezzamenti in fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il giudice d’appello ha valorizzato il dato quantitativo della sostanza rinvenuta, la separazione della stessa in singole confezioni, l’occultamento, il rinvenimento di materiale idoneo al taglio e al confezionamento, il possesso di somme di denaro non giustificabili in base alle condizioni economiche del ricorrente e l’incompatibilità della quantità sequestrata con una scorta destinata al consumo personale, considerato il valore commerciale raffrontato alle disponibilità economiche dell’imputato.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva un errore nella determinazione della pena: per effetto della riduzione del rito, la pena detentiva finale avrebbe dovuto essere individuata in anni uno e mesi quattro di reclusione, e non in anni uno e mesi otto come stabilito dal giudice d’appello.
All’emenda dell’errore di calcolo la Corte provvede direttamente ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, rideterminata in anni uno e mesi quattro di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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