Inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia conforme (Cass. pen. Sez. VI n. 27225 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la cd. doppia conforme ricorre quando la sentenza di appello salda la propria struttura argomentativa con quella di primo grado, adottandone i medesimi criteri di valutazione delle prove, così che le due decisioni possono leggersi congiuntamente come un unico complessivo corpo decisionale. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando risulti logica in relazione alle massime di esperienza. Qualora sia contestata l’identificazione dei colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre perizia fonica, ma può fondarsi sul contenuto delle conversazioni, sul riconoscimento vocale degli operatori di polizia giudiziaria e sulle intestazioni delle schede, incombendo sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare concreti elementi sintomatici di segno contrario. Non sono deducibili in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, ivi compresa la recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2025, confermava la decisione del Tribunale di Palermo del 10 luglio 2023, che aveva condannato il ricorrente per il reato associativo finalizzato al narcotraffico e per plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravante e recidiva.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, articolato in più doglianze: l’illogica interpretazione delle intercettazioni, l’identificazione della voce a opera dei soli operatori di polizia giudiziaria, l’insussistenza degli elementi del reato associativo, la mancata riqualificazione di un episodio ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’erronea applicazione della legge in materia di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di doppia conforme: quando la sentenza di appello esamina le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima decisione, le due sentenze formano un unico corpo argomentativo, leggibile congiuntamente. Su questa base ritiene inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, il Collegio ribadisce che il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, restando estranea alla cognizione della Cassazione ogni revisione degli accertamenti di fatto.
Quanto alle intercettazioni, la Corte osserva che l’interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se logica. L’identificazione dei colloquianti, poi, non esige perizia fonica, potendo il convincimento fondarsi sul contenuto delle conversazioni, sul riconoscimento vocale degli operatori di polizia giudiziaria e sulle intestazioni delle utenze, con onere della parte contestante di allegare elementi sintomatici contrari.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato non solo il riconoscimento vocale, ma anche gli appostamenti documentati in annotazioni, i frequenti sequestri di stupefacente e gli esiti delle captazioni, elementi che avevano agevolato la decifrazione del linguaggio criptico. Quanto al sodalizio, risultavano provati la struttura organizzata, la divisione dei compiti, i luoghi stabili di deposito, le utenze intestate a terzi e il ruolo di vertice del ricorrente, con la conseguente irrilevanza del mutamento dei corrieri per l’esecuzione dei singoli reati-fine.
Il rilievo sulla qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è dichiarato aspecifico, oltre che non dedotto con i motivi di appello. Parimenti inammissibile è la doglianza sull’esclusione della recidiva: non sono deducibili in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, per evitare che in sede di legittimità si annulli un punto della decisione sottratto intenzionalmente alla cognizione del gravame. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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